Corte costituzionale
Sentenza n. 240/1996
Corte cost., sent. 9 luglio 1996, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 240/1996
- Data di deposito
- 9 luglio 1996
- Data di decisione
- 27 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:240
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 27 gennaio 1992
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 27 gennaio 1992
Parametri
- art. 4, par.2, trattino 3, direttiva CEE del 20 ottobre 1980
- art. 48, comma 1, legge n. 428 del 29 dicembre 1990
- art. 76, Costituzione
- art. 2, lett. f, legge n. 428 del 29 dicembre 1990
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 22829
Non e' fondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 (richiamato dal comma 7), del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nella parte in cui (lett. c) fissa il periodo di riferimento della garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in dodici mesi dalla cessazione del rapporto, anziche' in diciotto mesi, come prescritto dall'art. 4, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva CEE 20 ottobre 1980, n. 80/987, sollevata sotto il profilo della contrarieta' al principio direttivo contenuto nell'art. 2, lett. f), della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428, secondo cui il Governo deve assicurare in ogni caso la piena conformita' dei decreti legislativi alle prescrizioni delle direttive comunitarie da attuare. La questione, invero, e' stata sollevata esclusivamente con riferimento all'art. 76 Cost., e la norma impugnata risulta conforme al criterio specifico stabilito dall'art. 48, comma 1, della legge delega, il quale prevede che il periodo di riferimento di dodici mesi sia computato o dal provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure previste per il caso di insolvenza dal datore di lavoro oppure dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per il lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa. red.: A. Franco
Massima n. 22830
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nella parte in cui individua il 'dies a quo' per il computo del periodo di riferimento della garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro nella data della sentenza dichiarativa di fallimento, anziche' in un momento piu' congruo ad evitare sperequazioni nella determinazione dell'ambito soggettivo della tutela, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra lavoratori in ragione della maggiore o minore durata della fase preliminare all'apertura della procedura concorsuale. Si tratta invero di disparita' dipendenti da circostanze meramente di fatto, irrilevanti ai fini del principio di eguaglianza, mentre non puo' dirsi irrazionale la scelta del legislatore di collegare il 'dies a quo' del computo alla data del provvedimento dichiarativo dell'insolvenza, anziche' all'atto (di parte o di ufficio) introduttivo della fase preliminare diretta all'accertamento del presupposto per l'apertura della procedura. red.: A. Franco
Massima n. 22831
E' inammissibile, per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza in relazione agli invocati parametri costituzionali, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nella parte in cui individua il 'dies a quo' per il computo del periodo di riferimento della garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro nella data della sentenza dichiarativa di fallimento. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), sollevata in riferimento, rispettivamente, agli artt. 76 e 3 della Costituzione, dai pretori di Verona e La Spezia con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 80 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 97 della Costituzione, dal pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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