Corte costituzionale
Sentenza n. 235/1996
Corte cost., sent. 4 luglio 1996, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/1996
- Data di deposito
- 4 luglio 1996
- Data di decisione
- 26 giugno 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 30-bis, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 22707
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, denunziato nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi- premio adottati dal magistrato di sorveglianza, lamentando la eccessiva brevita' di tale termine, originariamente dettato in via esclusiva per i permessi ordinari. Posta la profonda distinzione tra l'istituto del permesso-premio e quello del permesso c.d. di necessita' previsto dall'art. 30 l. n. 354 del 1975 - peraltro non connaturato alla esecuzione della pena - non puo' non ritenersi che la fissazione di un identico termine per il reclamo nei confronti di entrambi i provvedimenti, rispondenti ciascuno a presupposti e finalita' diversi, si riveli non ragionevole, oltre al fatto che e' la disciplina impugnata a suscitare dubbi di ragionevolezza, potendo apparire non del tutto congruo il termine di ventiquattro ore per censurare un provvedimento incidente su un regime che e' parte integrante del trattamento e da cui possono discendere conseguenze dirette anche al fine dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Tuttavia, non e' consentito rintracciare nell'ordinamento una conclusione costituzionalmente obbligata che permetta alla Corte di porre rimedio alla brevita' di detto termine, rideterminando lo stesso, essendo i 'tertia comparationis' addotti dal giudice 'a quo' (art. 14-ter l. n. 354 del 1975; termine per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice secondo il codice di procedura penale) cosi' disomogenei da non consentire alcuna possibilita' di adattamento all'istituto. Sara' quindi compito del legislatore provvedere, quanto piu' rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine, contemperando la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura, ferma restando la possibilita' per l'interessato di azionare il procedimento per la restituzione nel termine, nei limiti indicati dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.. - S. nn. 188/1990, 53/1993, 349/1993, 227/1995 e 504/1995. O. nn. 1163/1988 e 436/1989. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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