Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1996

Corte cost., sent. 3 luglio 1996, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/1996
Data di deposito
3 luglio 1996
Data di decisione
26 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:224

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22550

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevede la soggezione del giudice di rinvio al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volonta', esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimita'), in quanto - posto che il principio della definitivita' delle sentenze della Corte di cassazione, il quale preclude, salvo i rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito, e' espressivo dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettivita' del diritto alla tutela giurisdizionale - da tale inoppugnabilita' consegue anche che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non puo' essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio, sulla sussistenza o meno di vizi 'in procedendo' nella fase del giudizio di legittimita'; ed in quanto, comunque, il vizio costituito da assoluta violazione del principio del contraddittorio nel corso di tale giudizio - ove non rimediabile attraverso lo strumento della revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. - potrebbe essere rimosso soltanto attraverso la previsione di idoneo mezzo straordinario di impugnazione che rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore. - S. nn. 51/1970, 136/1972, 21/1982, 17/1986, 36/1991, 247/1995, 294/1995; O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice di procedura civile, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze