Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1996

Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1996
Data di deposito
21 giugno 1996
Data di decisione
14 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge n. 49 del 26 febbraio 1987
  • art. 34, legge n. 38 del 9 febbraio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 22532

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), nelle parti in cui non prevedono il trattamento economico di maternita' di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a favore delle volontarie in servizio civile, in quanto - premesso che detto servizio si svolge in esecuzione di un contratto di lavoro atipico a causa mista, nel quale con la gratuita' di fondo della prestazione si combinano elementi di onerosita' privi della nota specifica della corrispettivita', integrati da altri benefici per il prestatore di lavoro a carico di terzi - il datore di lavoro (nella specie la Comunita' Internazionale Volontari Laici) e' soggetto solo all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre per l'assicurazione per invalidita' e vecchiaia e l'assicurazione per le malattie e' prevista una disciplina speciale, secondo cui all'iscrizione devono provvedere gli stessi lavoratori interessati, ma con i contributi a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, cioe' del Ministero degli Affari esteri, che e' terzo rispetto al contratto. Pertanto, con riguardo alle enunciate peculiarita' del rapporto, l'inapplicabilita' della tutela speciale delle lavoratrici madri, e in particolare dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204, non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali evocati dal giudice 'a quo': non con l'art. 3 Cost., perche' il rapporto di cui si tratta ha natura e finalita' diverse da quelle del contratto tipico di lavoro, al quale si riferisce la legge n. 1204 del 1971; non con l'art. 31 Cost., perche' le misure economiche e le altre provvidenze per la tutela della maternita' possono essere graduate dal legislatore in relazione alla diversita' dei rapporti in cui e' impegnato il lavoro della donna e dell'entita' dei mezzi finanziari volta a volta disponibili; non, infine, con l'art. 32 Cost., perche' la tutela costituzionale della salute non comporta per se' sola diritti a indennita' economiche, mentre, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nel caso di sopravvenienza del periodo di interdizione dal lavoro dopo la cessazione del rapporto di volontariato, la lavoratrice rimasta disoccupata puo' sempre accedere al servizio sanitario nazionale. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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