Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1996
Corte cost., sent. 17 giugno 1996, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1996
- Data di deposito
- 17 giugno 1996
- Data di decisione
- 10 giugno 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:205
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 77 del 30 ottobre 1995
- art. 6, delibera legislativa Regione Siciliana n. 1012 del 20 settembre 1995
- legge della Regione siciliana n. 76 del 30 ottobre 1995
- delibera legislativa Regione Siciliana n. 1127 del 19 ottobre 1995
- art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 19 ottobre 1995
- art. 1, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 19 ottobre 1995
- art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 19 ottobre 1995
- art. 1, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 19 ottobre 1995
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 12, statuto regione Sicilia
- art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 22, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Massime
Massima n. 22944
Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato della regione Siciliana avverso l'art. 6 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 20 settembre 1995, in quanto la norma impugnata, benche' ricompresa nel testo promulgato e pubblicato della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, e' stata abrogata lo stesso giorno della sua pubblicazione dall'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77, sicche' non ha avuto mai, ne' potra' piu' avere alcuna vigenza. - V. S. nn. 127/1996 e 394/1995. red.: F. Mangano
Massima n. 22945
Ammissibilita' del ricorso proposto in via principale, avverso la delibera legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana del 19 ottobre 1995, in quanto, malgrado l'omessa indicazione dei parametri costituzionali, i rilievi di costituzionalita' sono abbastanza chiari da consentire alla Regione di difendersi e controdedurre nel merito. (Nella specie, la censura del Commissario dello Stato relativa al procedimento di formazione della legge regionale, che sarebbe stata approvata dall'Assemblea, in seguito all'impugnazione commissariale, senza un'adeguata valutazione e' stata dichiarata non fondata poiche', una volta rispettata la prescrizione dell'art. 12 dello Statuto, che prevede che i progetti siano elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale, non e' richiesto che la discussione abbia ad oggetto un aspetto piuttosto che un altro). - V. S. n. 127/1996. red.: F. Mangano
Massima n. 22946
Illegittimita' costituzionale della delibera legislativa dell'Assemblea regionale Siciliana del 19 ottobre 1995, impugnata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui autorizza l'E.S.A. ad ampliare la propria pianta organica al fine di dotarsi di personale del ruolo tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali (art. 1, comma 1), ad immettere nella pianta organica cosi' rideterminata i fruitori delle borse di studio in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego (art. 1, comma 2), ad adottare i provvedimenti di proroga delle borse di studio fino all'immissione nei ruoli (art. 1, commi 3 e 4), in quanto l'ampliamento e la rideterminazione della pianta organica sono stati disposti in assenza di una preventiva istruttoria che la Regione era vincolata ad assumere in forza del canone generale del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione ed in base ai principi di riforma economico-sociale desumibili dagli artt. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 22 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, ed inoltre, poiche' la sostanziale assunzione 'ad personam' dei singoli borsisti si pone in contrasto con il principio del concorso pubblico, che e' la forma generale di reclutamento nel pubblico impiego, derogabile soltanto in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, di cui, nel caso in esame, non risulta la sussistenza. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 ottobre 1995 (Norme per il personale dell'E.S.A.);
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato della regione siciliana avverso l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 20 settembre 1995 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A., dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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