Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1996
Corte cost., sent. 7 giugno 1996, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1996
- Data di deposito
- 7 giugno 1996
- Data di decisione
- 29 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 280, codice di procedura penale
- art. 287, codice di procedura penale
- art. 381, comma 1, codice di procedura penale
- art. 186, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 381, comma 2, lett. c), codice di procedura penale
- art. 207, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 336, comma 2, codice di procedura penale
- art. 230, comma 2, codice penale militare di pace
- art. 381, comma 2, lett. g), codice di procedura penale
- art. 624, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 22723
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentirebbero l'applicazione di misure cautelari coercitive e di misure interdittive, per i reati militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni che le rendono applicabili ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di questioni basate su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabilita' a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le misure coercitive o interdittive, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari punibili con la reclusione militare. red.: F. Mangano
Massima n. 22724
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la reclusione militare per una durata uguale a quella prevista dallo stesso comma in relazione ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di una questione basata su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione, ma identiche per natura ed intercambiabili a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali puo' farsi ricorso all'arresto in flagranza o al fermo di indiziati di reato, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari puniti con la reclusione militare. - V. S. nn. 503/1989 sull'arresto in flagranza nel caso di reati militari e 74/1985 sull'arresto fuori dei casi di flagranza. red.: F. Mangano
Massima n. 22725
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 207 disp. att. cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, mentre consentono l'arresto in flagranza per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non lo consentono per il reato di insubordinazione con violenza, poiche' la disarmonia rilevabile nel sistema per la pari gravita' dei due reati messi in comparazione, non e' tale da dar luogo ad una situazione di incostituzionalita', essendo riservato al legislatore, nella sua esclusiva discrezionalita', stabilire in via tassativa, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, i casi eccezionali di necessita' ed urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti restrittivi provvisori al di fuori della riserva di giurisdizione esistente nella materia, includendo eventualmente il reato di insubordinazione commessa con violenza nell'elenco di quelli per i quali e' consentito l'arresto in flagranza fuori dalle condizioni generali stabilite dall'art. 381, comma 1, cod. proc. pen.. red.: F. Mangano
Massima n. 22726
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevederebbe per il reato di furto comune, poiche', essendo il reato di furto militare punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo', potendo l'arresto in flagranza per il caso in esame essere disposto sulla base della previsione generale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e' applicabile anche ai reati puniti con la reclusione militare nel rispetto degli stessi limiti di pena edittale previsti per i reati puniti con la reclusione comune. red.: F. Mangano
Massima n. 22727
Va indirizzato al legislatore un nuovo e pressante invito a provvedere alla riforma dei codici militari in conformita' ai principi della Costituzione repubblicana. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 287 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 789 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 695 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera g) del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;
e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera c) del codice di procedura penale, nonché dell'art. 207 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 431 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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