Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1996

Corte cost., sent. 8 maggio 1996, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1996
Data di deposito
8 maggio 1996
Data di decisione
2 maggio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 146, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 22423

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari, strumentali rispetto all'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci, possono essere disposte d'ufficio dal giudice delegato al fallimento, anziche' su ricorso del curatore secondo le norme ordinarie (artt. 669-bis - 669- quaterdecies cod. proc. civ.) - in quanto il giudice delegato, nell'esercizio del potere cautelare attribuitogli dalla disposizione impugnata, pur tenendo conto degli elementi risultanti dall'istanza del curatore e con l'ulteriore ausilio di sommarie e dirette informazioni, agisce non come attore ma nel suo ruolo giurisdizionale e quindi "super partes", valutando la sussistenza dei requisiti alla base di qualsiasi provvedimento cautelare ("fumus boni juris" e "periculum in mora"), sentendo le parti e sempre con la garanzia dei successivi mezzi di impugnazione; e deve motivare sulla ricorrenza in concreto delle finalita' obbiettive - connesse agli aspetti pubblicistici ed alla tendenziale esigenza di maggior speditezza del processo fallimentare - che legittimano lo specifico provvedimento cautelare adottato sotto il profilo della prevista "opportunita'". - S. nn. 5/1965, 27/1966, 123/1970, 141/1970, 142/1970, 110/1972, 214/1974, 46/1975, 94/1975, 127/1975, 158/1975, 151/1980, 155/1980, 63/1982, 102/1986, 120/1986, 204/1989, 408/1989, 567/1989, 570/1989, 538/1990, 390/1991, 502/1991, 299/1992, 100/1993, 133/1993, 201/1993, 253/1994, 455/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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