Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1996
Corte cost., sent. 8 maggio 1996, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1996
- Data di deposito
- 8 maggio 1996
- Data di decisione
- 2 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 146, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 22423
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - nella parte in cui prevede che, prima dell'inizio della causa di merito, le misure cautelari, strumentali rispetto all'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci, possono essere disposte d'ufficio dal giudice delegato al fallimento, anziche' su ricorso del curatore secondo le norme ordinarie (artt. 669-bis - 669- quaterdecies cod. proc. civ.) - in quanto il giudice delegato, nell'esercizio del potere cautelare attribuitogli dalla disposizione impugnata, pur tenendo conto degli elementi risultanti dall'istanza del curatore e con l'ulteriore ausilio di sommarie e dirette informazioni, agisce non come attore ma nel suo ruolo giurisdizionale e quindi "super partes", valutando la sussistenza dei requisiti alla base di qualsiasi provvedimento cautelare ("fumus boni juris" e "periculum in mora"), sentendo le parti e sempre con la garanzia dei successivi mezzi di impugnazione; e deve motivare sulla ricorrenza in concreto delle finalita' obbiettive - connesse agli aspetti pubblicistici ed alla tendenziale esigenza di maggior speditezza del processo fallimentare - che legittimano lo specifico provvedimento cautelare adottato sotto il profilo della prevista "opportunita'". - S. nn. 5/1965, 27/1966, 123/1970, 141/1970, 142/1970, 110/1972, 214/1974, 46/1975, 94/1975, 127/1975, 158/1975, 151/1980, 155/1980, 63/1982, 102/1986, 120/1986, 204/1989, 408/1989, 567/1989, 570/1989, 538/1990, 390/1991, 502/1991, 299/1992, 100/1993, 133/1993, 201/1993, 253/1994, 455/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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