Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1996

Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1996
Data di deposito
29 gennaio 1996
Data di decisione
22 gennaio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
  • art. 131, comma 10, lett. b), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
  • legge n. 431 del 8 agosto 1985
  • art. 23, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 14 luglio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22133

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 Cost. - in relazione all'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (quale risulta dalle integrazioni introdotte dal d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. con mod. nella l. 8 agosto 1985 n. 431) ed all'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 10, lett. b.), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52 (aggiunto dall'art. 23, comma 2, l. reg. 14 luglio 1992 n. 19) - il quale prevede che non sono soggette all'autorizzazione richiesta nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva - nella parte in cui consentirebbe il taglio colturale, con la sola autorizzazione forestale e senza l'autorizzazione paesaggistica, anche nei boschi insistenti su territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in quanto, postoche' l'interesse paesaggistico e quello forestale si implicano e si integrano reciprocamente, tendendo entrambi alla conservazione nel tempo ed alla complessiva integrita' dei boschi, l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 deve essere correttamente interpretato nel senso che, al fine della realizzazione dei predetti interessi, il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possono essere compiute con autorizzazione forestale senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesistica. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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