Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1996
Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1996
- Data di deposito
- 29 gennaio 1996
- Data di decisione
- 22 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- art. 131, comma 10, lett. b), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 23, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 19 del 14 luglio 1992
Parametri
- art. 116, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 7, legge n. 1497 del 29 luglio 1939
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 22133
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 Cost. - in relazione all'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (quale risulta dalle integrazioni introdotte dal d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. con mod. nella l. 8 agosto 1985 n. 431) ed all'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 10, lett. b.), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52 (aggiunto dall'art. 23, comma 2, l. reg. 14 luglio 1992 n. 19) - il quale prevede che non sono soggette all'autorizzazione richiesta nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva - nella parte in cui consentirebbe il taglio colturale, con la sola autorizzazione forestale e senza l'autorizzazione paesaggistica, anche nei boschi insistenti su territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in quanto, postoche' l'interesse paesaggistico e quello forestale si implicano e si integrano reciprocamente, tendendo entrambi alla conservazione nel tempo ed alla complessiva integrita' dei boschi, l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 deve essere correttamente interpretato nel senso che, al fine della realizzazione dei predetti interessi, il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possono essere compiute con autorizzazione forestale senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesistica. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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