Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1996

Corte cost., sent. 24 aprile 1996, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1996
Data di deposito
24 aprile 1996
Data di decisione
17 aprile 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:131

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22334

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede: a) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta - in quanto - posto che le incompatibilita' dei giudici determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate ad evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio"; che la l. n. 332 del 1995 richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, assai piu' approfondito che non in passato e tale da superare, ai fini della valutazione circa l'esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla responsabilita', la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevati in sede cautelare, e giudizio sul merito dell'accusa in sede dibattimentale; e che proprio l'intensita' di tale garanzia in tale sede impone, per il giudice che ivi si e' pronunciato, il divieto di partecipare al giudizio sul merito dell'accusa, rovesciandosi altrimenti, la garanzia del "favor libertatis" rigorosamente assicurata nella fase cautelare in prevenzione a danno dell'imputato nel giudizio di merito - per un verso, il riesame dell'atto che dispone la misura cautelare (art. 309 cod. proc. pen.) comporta sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilita'; e, per l'altro, il giudizio d'appello (art. 310 cod. proc. pen.), nella misura in cui il suo oggetto implichi valutazioni relative a profili di merito, si risolve parimenti in un giudizio sulla responsabilita'. - S. nn. 496/1990; 401/1991 e 502/1991; 124/1992, 186/1992, 261/1992 e 339/1992; 439/1993; 453/1994 e 455/1994; 432/1995 e 448/1995; O. nn. 516/1991; 180/1992; 157/1993; 24/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede:

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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