Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1996
Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1996
- Data di deposito
- 29 gennaio 1996
- Data di decisione
- 22 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 2 del 23 gennaio 1991
- art. 9, comma 3, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
- art. 20, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 28 settembre 1987
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 3 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 22131
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 comma 3 d.l. 24 novembre 1990 n. 344, convertito, con modificazioni, nella l. 23 gennaio 1991, n. 21 - il quale prevede che il personale non docente delle universita', appartenente ad alcuni profili professionali dell'area tecnica-scientifica, specificamente indicati, della sesta qualifica funzionale, puo' accedere al profilo professionale della qualifica immediatamente superiore mediante un corso di aggiornamento professionale con esami finali, organizzato dalle singole universita' secondo programmi definiti con decreto ministeriale - nella parte in cui non include il personale universitario dell'area socio-sanitaria, egualmente appartenente alla sesta qualifica funzionale, tra le categorie che possono fruire dell'accesso agevolato alla settima qualifica funzionale, in quanto tale scelta legislativa non e' irragionevole, postoche' il personale universitario non docente, appartenente all'area sanitaria, e' destinatario di una disciplina complessiva che ha caratteristiche peculiari ed in parte differenziate rispetto a quella prevista per altre categorie del personale universitario. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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