Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1996

Corte cost., sent. 18 aprile 1996, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/1996
Data di deposito
18 aprile 1996
Data di decisione
15 aprile 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 2, legge n. 128 del 31 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 22304

Nel giudizio incidentale non e' consentita, in via di principio, la costituzione di soggetti che non siano stati parti nel giudizio 'a quo', ancorche' abbiano qualita' di parti in diversi giudizi di identico oggetto, sospesi a seguito della proposizione della questione di legittimita' costituzionale da parte del giudice dell'altro giudizio. - In tema di intervento di parti non costituite nei giudizi principali, v., fra le tante, S. nn. 333/1991, 429/1991, 323/1993, nonche' O. nn. 16/1995 e 451/1995. red.: G. Leo

Massima n. 22305

La rilevanza di una determinata questione di costituzionalita' prescinde dagli ipotetici effetti di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, dovendo essere valutata in relazione alla semplice applicabilita' nel giudizio 'a quo' della disposizione di cui si contesta la legittimita' costituzionale e, quindi, all'influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalita' puo' esercitare su quello dal quale proviene la questione. - V. S. n. 415/1991. red.: G. Leo

Massima n. 22306

Limitatamente alle parole <<e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo>>, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 28, comma secondo, della legge 31 maggio 1990, n. 128 - il quale prevede che gli inquadramenti nei ruoli amministrativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle Unita' Sanitarie Locali "sono fatti salvi fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo" - in quanto comporta, attraverso il generico richiamo ai <<provvedimenti del Governo>>, un rinvio 'sine die' di adempimenti di fondamentale rilievo per il corretto inquadramento dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale, materia da ritenere affidata precipuamente alle competenze amministrative delle Regioni. Pertanto, posto che l'effetto che ne deriva e' un assetto del tutto precario delle posizioni del personale, con ulteriore conseguente paralisi di eventuali iniziative, anche in via di autotutela, da parte delle amministrazioni, la norma censurata si dimostra non solo contraria al principio del buon andamento, ma anche alle esigenze di una razionale e coerente attivita' di amministrazione, contribuendo a perpetuare una transitorieta' di disciplina che impedisce all'amministrazione di procedere ad una definitiva distribuzione ed utilizzazione del personale in relazione alle qualifiche effettivamente spettanti. - Cfr., pure, S. n. 1/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), limitatamente alle parole "e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Vari

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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