Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1996
Corte cost., sent. 4 aprile 1996, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1996
- Data di deposito
- 4 aprile 1996
- Data di decisione
- 26 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 6, legge n. 81 del 25 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22433
Non e' fondata, con riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, ferma restando la possibilita' del controllo di ragionevolezza della disciplina specifica che ad esso deve corrispondere, il principio dell' eguaglianza del voto esige che l'esercizio di elettorato attivo avvenga in condizione di parita', ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali. - Cfr., S. nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963, 43/1961. red.: G. Leo
Massima n. 22434
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - non essendo comparabili, al fine della attribuzione del premio di maggioranza, le due situazioni poste a confronto dal giudice 'a quo': quella dell'elezione del sindaco al primo turno (in cui c'e' il voto anche per una lista; c'e' la possibilita' del voto disgiunto e c'e' la competizione di piu' liste e piu' candidati) e quella dell'elezione del sindaco al turno di ballottaggio (in cui il voto e' unico; non si votano le liste collegate e sono parimenti possibili nuovi collegamenti; i candidati sono solo due). Inoltre - considerato che, quando il voto disgiunto non era previsto, il premio di maggioranza operava allo stesso modo al primo turno ed al turno di ballottaggio - una volta ammesso il voto disgiunto al primo turno e' stato necessario, per coerenza intrinseca della scelta operata, distinguere anche il premio di maggioranza tra i due turni, riducendolo al primo turno per lasciarlo nella sua originaria consistenza ed effettivita' solo al turno di ballottaggio. red.: G. Leo
Massima n. 22435
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, posto che la governabilita' dell'ente locale non costituisce un valore assoluto, potendo verificarsi l'ipotesi (della cui legittimita' non si dubita) della maggioranza assoluta conseguita al primo turno dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco, il quale - salva la facolta' di dimettersi cosi' provocando lo scioglimento del consiglio - deve convivere con una maggioranza a se' contrapposta, a maggior ragione non contrasta con il parametro evocato l'ipotesi (considerata dal giudice 'a quo') in cui il rischio di ingovernabilita' e' minore perche' non c'e' una maggioranza precostituita favorevole al sindaco, ma neppure ce n'e' una di una lista contrapposta o non collegata. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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