Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1996

Corte cost., sent. 4 aprile 1996, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1996
Data di deposito
4 aprile 1996
Data di decisione
26 marzo 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 6, legge n. 81 del 25 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22433

Non e' fondata, con riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, ferma restando la possibilita' del controllo di ragionevolezza della disciplina specifica che ad esso deve corrispondere, il principio dell' eguaglianza del voto esige che l'esercizio di elettorato attivo avvenga in condizione di parita', ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali. - Cfr., S. nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963, 43/1961. red.: G. Leo

Massima n. 22434

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - non essendo comparabili, al fine della attribuzione del premio di maggioranza, le due situazioni poste a confronto dal giudice 'a quo': quella dell'elezione del sindaco al primo turno (in cui c'e' il voto anche per una lista; c'e' la possibilita' del voto disgiunto e c'e' la competizione di piu' liste e piu' candidati) e quella dell'elezione del sindaco al turno di ballottaggio (in cui il voto e' unico; non si votano le liste collegate e sono parimenti possibili nuovi collegamenti; i candidati sono solo due). Inoltre - considerato che, quando il voto disgiunto non era previsto, il premio di maggioranza operava allo stesso modo al primo turno ed al turno di ballottaggio - una volta ammesso il voto disgiunto al primo turno e' stato necessario, per coerenza intrinseca della scelta operata, distinguere anche il premio di maggioranza tra i due turni, riducendolo al primo turno per lasciarlo nella sua originaria consistenza ed effettivita' solo al turno di ballottaggio. red.: G. Leo

Massima n. 22435

Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, posto che la governabilita' dell'ente locale non costituisce un valore assoluto, potendo verificarsi l'ipotesi (della cui legittimita' non si dubita) della maggioranza assoluta conseguita al primo turno dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco, il quale - salva la facolta' di dimettersi cosi' provocando lo scioglimento del consiglio - deve convivere con una maggioranza a se' contrapposta, a maggior ragione non contrasta con il parametro evocato l'ipotesi (considerata dal giudice 'a quo') in cui il rischio di ingovernabilita' e' minore perche' non c'e' una maggioranza precostituita favorevole al sindaco, ma neppure ce n'e' una di una lista contrapposta o non collegata. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 48, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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