Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1996

Corte cost., ord. 28 marzo 1996, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
90/1996
Data di deposito
28 marzo 1996
Data di decisione
25 marzo 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:90

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del consiglio superiore della magistratura del 22 settembre 1993
  • circolare del consiglio superiore della magistratura del 19 luglio 1991
  • deliberazione consiglio superiore magistratura del 23 settembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22335

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore dirigente la sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, con il quale il ricorrente denuncia come invasive del proprio potere di assegnare gli affari tra i magistrati della sezione dell'ufficio giudiziario da lui presieduta le circolari 19 luglio 1991 e 22 settembre 1993, nonche' la delibera 23 settembre 1993, recanti criteri automatici per l'assegnazione delle cause civili, in quanto ne' il magistrato che presiede un ufficio giudiziario o una sua sezione, e' titolare nella materia oggetto del conflitto di un potere proprio in ordine alla formazione e alla approvazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, ponendo in essere atti qualificabili come espressione ultima del potere cui appartiene; ne' le competenze in ordine alla designazione dei magistrati per la trattazione dei singoli procedimenti riguardano la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, avendo disciplina e fondamento esclusivamente in norme di legge organizzative e ordinamentali. red.: F. Mangano

Massima n. 22376

Non si puo' tener conto della rinuncia agli atti del giudizio, peraltro espressa successivamente alla deliberazione della decisione in camera di consiglio anche se prima dell'approvazione del testo dell'ordinanza, quando con tale atto il ricorrente precisa di non rinunciare alla sua pretesa, omettendo di prospettare la cessazione della materia del contendere. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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Avvertenza: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso n. 58 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 34 della presente Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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