Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/1996
Corte cost., ord. 28 marzo 1996, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/1996
- Data di deposito
- 28 marzo 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:90
Norme oggetto del giudizio
- circolare del consiglio superiore della magistratura del 22 settembre 1993
- circolare del consiglio superiore della magistratura del 19 luglio 1991
- deliberazione consiglio superiore magistratura del 23 settembre 1993
Parametri
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 107, comma 3, Costituzione
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22335
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore dirigente la sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, con il quale il ricorrente denuncia come invasive del proprio potere di assegnare gli affari tra i magistrati della sezione dell'ufficio giudiziario da lui presieduta le circolari 19 luglio 1991 e 22 settembre 1993, nonche' la delibera 23 settembre 1993, recanti criteri automatici per l'assegnazione delle cause civili, in quanto ne' il magistrato che presiede un ufficio giudiziario o una sua sezione, e' titolare nella materia oggetto del conflitto di un potere proprio in ordine alla formazione e alla approvazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, ponendo in essere atti qualificabili come espressione ultima del potere cui appartiene; ne' le competenze in ordine alla designazione dei magistrati per la trattazione dei singoli procedimenti riguardano la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, avendo disciplina e fondamento esclusivamente in norme di legge organizzative e ordinamentali. red.: F. Mangano
Massima n. 22376
Non si puo' tener conto della rinuncia agli atti del giudizio, peraltro espressa successivamente alla deliberazione della decisione in camera di consiglio anche se prima dell'approvazione del testo dell'ordinanza, quando con tale atto il ricorrente precisa di non rinunciare alla sua pretesa, omettendo di prospettare la cessazione della materia del contendere. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
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Avvertenza: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso n. 58 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 34 della presente Gazzetta Ufficiale.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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