Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/1996
Corte cost., ord. 23 febbraio 1996, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/1996
- Data di deposito
- 23 febbraio 1996
- Data di decisione
- 19 febbraio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:45
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22171
Sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionali dell'art. 498, comma primo, in relazione agli artt. 194, comma terzo e 100, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone per l'accertamento dei fatti che non ineriscono direttamente alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa - nonche' dell'art. 499, comma quinto, in relazione agli artt. 501, comma secondo e 514, comma secondo, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il testimone, vincolato dall'obbligo del giuramento, possa avvalersi a supporto della propria memoria, a differenza del perito e del consulente tecnico, di atti quali documenti, note scritte e pubblicazioni in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca - in quanto: relativamente alla prima disposizione, non sussiste la denunziata preclusione, come risulta dall'art. 499, comma sesto, che prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande, sul quale esplica il potere di vigilanza, nei confronti di tutte le parti, il presidente del collegio o il pretore; relativamente alla seconda disposizione, sussiste evidente diversita' fra la posizione del testimone, il quale deve riferire su fatti in base a ricordi personali e puo' soltanto - con previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria, e quella del perito o del consulente tecnico, che devono rispondere a quesiti di ordine tecnico. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 498, comma 1, e 499, comma 5, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze