Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/1996

Corte cost., ord. 30 ottobre 1996, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
365/1996
Data di deposito
30 ottobre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
  • decreto del Ministro delle finanze del 26 gennaio 1996
  • art. 10, n. 14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 403 del 26 settembre 1995
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, comb.disp., decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • legge n. 495 del 20 novembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22917

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 e 6 d.P.R. 6 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10, n. 14, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) - nella parte in cui prevedono la decadenza del componente di commissione tributaria eletto membro del Parlamento, anziche' la semplice sospensione dalle funzioni giurisdizionali - sollevata con riferimento agli artt. 3, 51 e 76 Cost., sia perche', non essendosi verificata, al momento dell'ordinanza di rimessione, la ipotizzata decadenza, il dubbio di legittimita' costituzionale e' sollevato in via meramente ipotetica; sia perche', a far data dal 1^ aprile 1996, non e' piu' in essere l'organo giurisdizionale rimettente per essere stati abrogati gli artt. da 2 a 15 d.P.R. n. 636 del 1972. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10, numero 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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