Corte costituzionale
Ordinanza n. 365/1996
Corte cost., ord. 30 ottobre 1996, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 365/1996
- Data di deposito
- 30 ottobre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:365
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- decreto del Ministro delle finanze del 26 gennaio 1996
- art. 10, n. 14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 403 del 26 settembre 1995
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 6, comb.disp., decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- legge n. 495 del 20 novembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22917
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 e 6 d.P.R. 6 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10, n. 14, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) - nella parte in cui prevedono la decadenza del componente di commissione tributaria eletto membro del Parlamento, anziche' la semplice sospensione dalle funzioni giurisdizionali - sollevata con riferimento agli artt. 3, 51 e 76 Cost., sia perche', non essendosi verificata, al momento dell'ordinanza di rimessione, la ipotizzata decadenza, il dubbio di legittimita' costituzionale e' sollevato in via meramente ipotetica; sia perche', a far data dal 1^ aprile 1996, non e' piu' in essere l'organo giurisdizionale rimettente per essere stati abrogati gli artt. da 2 a 15 d.P.R. n. 636 del 1972. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10, numero 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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