Corte costituzionale
Ordinanza n. 314/1996
Corte cost., ord. 25 luglio 1996, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 314/1996
- Data di deposito
- 25 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:314
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 22876
Secondo il costante indirizzo della Corte costituzionale, il giudice di rinvio puo' sollevare dubbi di costituzionalita' concernenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal <<principio di diritto>> enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere ancora applicazione in sede di rinvio, cosicche' il giudice di tale fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha possibilita' diversa, per contestare la 'regola iuris' indicata dalla Cassazione, da quella di sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad applicare, proprio perche' cosi' interpretata. Una simile regola, operante anche nel caso in cui il principio di diritto enunciato dalla Cassazione costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del tutto isolata, risulta, a maggior ragione, riferibile al caso in cui il detto principio rappresenti l'adeguamento all'indirizzo interpretativo delle Sezioni unite, alle quali spetta il compito, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. e dell'art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., di assicurare l'uniforme interpretazione della legge, quando vi sia contrasto tra le Sezioni della stessa Corte. - V. S. n. 30/1990, nonche' S. nn. 58/1995, 257/1994, 130/1993, 2/1987, 345/1987, 21/1982, 11/1981 e 138/1977. red.: A. Franco
Massima n. 22877
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale qualora il giudice 'a quo' abbia puntualmente indicato i profili di contrasto delle norme denunciate con precisi parametri costituzionali, deve escludersi che il 'petitum' effettivamente perseguito sia volto alla proposizione di una questione di mera interpretazione. - V. S. nn. 321/1995, 58/1995, 30/1990; O. n. 274/1991. red.: A. Franco
Massima n. 22878
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 13, comma 2, e 27, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, non richiede, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale nella fase delle indagini preliminari, che la chiamata di correo debba essere confermata da un riscontro esterno individualizzato, e dell'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite, consentirebbe di ravvisare gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, in presenza di chiamate di correo non provviste di detti riscontri, non valutabili come prove nel dibattimento, o comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro individualizzato. Invero le Sezioni unite, pur avendo escluso l'applicabilita' dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, hanno comunque affermato che, anche per il rigoroso accertamento richiesto ai fini della verifica della intrinseca attendibilita' della dichiarazione, la chiamata in correita', per essere qualificata come grave indizio di colpevolezza, deve 'presentare una consistenza indiziaria tale da fondare una qualificata probabilita' di colpevolezza'. Pertanto non risulta violato il principio di eguaglianza, perche' le condizioni richieste per l'adozione della misura non si sottraggono all'osservanza del precetto dell'art. 273 cod. proc. pen. neppure nella fase del giudizio, rispondendo, anche qui, la misura all'esigenza che sussista una qualificata probabilita' di colpevolezza e potendo, anche in tale fase, la misura cautelare personale essere adottata o mantenuta soltanto a seguito della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che la sostengono, di modo che, anche nella fase del giudizio, restano distinti gli elementi richiesti per l'affermazione di responsabilita' da quelli sufficienti ai fini dell'adozione della misura cautelare. Del tutto infondato e' il richiamo agli artt. 13 e 27 Cost., poiche' l'art. 273 cod. proc. pen. richiede comunque la motivazione del provvedimento che dispone la misura, mentre la previsione di strumenti di gravame vale comunque ad assicurare, attraverso il controllo di legittimita' e di merito, che non vengano adottati provvedimenti che provochino ingiustificate detenzioni, esplicandosi la verifica proprio nel constatare quella qualificata probabilita' di colpevolezza a base del provvedimento che impone la misura, facendo cosi' ritenere che neppure il diritto di difesa risulti compromesso. Non e' poi congrua la distinzione tra attivita' di indagine espletata dal p.m. nella fase delle indagini ed attivita' di controllo del giudice, incentrandosi comunque la verifica giudiziale sull'assetto indiziario dedotto dallo stesso p.m. nella richiesta di misura cautelare. Non puo' infine, nell'ambito della chiamata in correita', essere istituita una comparazione fra elementi richiesti ai fini dell'adozione di una misura cautelare - rispetto alla quale non sarebbero necessari riscontri individualizzanti - ed elementi richiesti per una pronuncia di condanna a seguito di giudizio abbreviato - rispetto alla quale, per pervenire ad una affermazione di responsabilita', sono necessari riscontri individualizzanti della chiamata di correo - trattandosi di situazioni disomogenee, e quindi non comparabili, sia perche' la pronuncia in esito a giudizio abbreviato e' comunque adottata a conclusione di una 'cognitio plena' sia perche', ove gli elementi acquisiti non siano ritenuti sufficienti per una decisione allo stato degli atti, il giudice dovra' rigettare la richiesta di abbreviazione del rito, un epilogo ineludibile, a prescindere dai mezzi di prova posti a base della richiesta di rinvio giudizio. - V. Sent. n. 71/1996; v. anche Cass. S.U. pen. 21/4/1995, Costantino, 22/2/1993, Marino. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, terzo comma, e 273 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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