Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1996

Corte cost., ord. 3 luglio 1996, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
230/1996
Data di deposito
3 luglio 1996
Data di decisione
26 giugno 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:230

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22557

Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 4- 'ter', cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con la quale il giudice rimettente lamenta la mancanza di una norma che preveda la possibilita' di integrare, con iniziativa d'ufficio, il materiale probatorio utile ai fini della decisione incidentale in tema di liberta' personale che egli e' chiamato a prendere. Posto che i poteri attribuiti al giudice dalla norma denunziata, non riguardano il merito dell'indagine e del processo, risultando delimitati nel contenuto all'interno del potere acquisitivo 'ex officio', mentre l'incremento dell'ambito applicativo della stessa e' esplicitamente richiesto, con riguardo ad elementi concernenti la valutazione della persistente sussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la questione non e' sorretta da alcuna indicazione circa la natura o la tipologia degli elementi, la cui mancanza precluderebbe al rimettente una adeguata decisione in luogo dell'alternativa tra accoglimento e reiezione di meri enunciati di parte. La prospettazione dell'ordinanza e' infatti priva di indicazioni circa l'ambito ed il contenuto degli elementi, probatori e informativi, diversi da quelli gia' utilizzabili ovvero forniti dalle parti, che si assumono mancanti e necessari ai fini della valutazione circa le esigenze cautelari, ed e' quindi inidonea a dare ingresso al controllo di costituzionalita' della norma impugnata. - V., da ultimo, S. n. 179/1996 e O. n. 168/1996. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 4-ter del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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