Corte costituzionale
Ordinanza n. 201/1996
Corte cost., ord. 17 giugno 1996, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 201/1996
- Data di deposito
- 17 giugno 1996
- Data di decisione
- 10 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- MENGONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 309, comma 8, codice di procedura penale
- art. 309, comma 10, codice di procedura penale
- art. 309, comma 9, codice di procedura penale
- art. 13, decreto-legge n. 367 del 20 novembre 1991
- legge n. 8 del 20 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22513
Manifesta infondatezza della questione in quanto l'ordinanza di rimessione non prospetta argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle gia' esaminate dalla Corte con l'ordinanza n. 126/1993, decisa nel senso della manifesta infondatezza. red.: A.M. Marini
Massima n. 22514
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la decisione richiesta dal giudice 'a quo' riguarda la scelta tra possibili soluzioni organizzative, relative all'allocazione dei mezzi e del personale presso gli uffici giudiziari, che risulta riservata alla sfera di discrezionalita' del legislatore. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 8, 9 e 10 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito nella legge 20 gennaio 1992, n. 8 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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