Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1996

Corte cost., ord. 9 maggio 1996, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
154/1996
Data di deposito
9 maggio 1996
Data di decisione
2 maggio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:154

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
  • legge n. 216 del 6 marzo 1992
  • legge n. 21 del 23 gennaio 1991
  • decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • legge n. 37 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 22386

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, come gia' rilevato in occasione di precedente, identica questione, prospettata dalla stessa autorita' rimettente e dichiarata del pari manifestamente inammissibile, nel caso di censure rivolte ad interi testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma ritenuta necessaria, l'indicazione nell'ordinanza di rimessione di tutte le disposizioni del sistema, rende impossibile l'identificazione di quelle cui riferire la denuncia. - O. n. 34/1996. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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