Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/1996
Corte cost., ord. 3 aprile 1996, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/1996
- Data di deposito
- 3 aprile 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 23739
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui assoggetta retroattivamente ad imposizione fiscale la plusvalenza conseguita in occasione di procedimenti ablatori solo ove il trasferimento non abbia scontato l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili, in quanto analoghe questioni sono gia' state oggetto di esame e dichiarate non fondate con le sent. nn. 14 e 410 del 1995 e non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi idonei ad indurre a diverso avviso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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