Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1995

Corte cost., sent. 31 marzo 1995, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1995
Data di deposito
31 marzo 1995
Data di decisione
22 marzo 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 7, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22023

Se e' vero che l'adeguatezza e la proporzionalita' dei trattamenti pensionistici devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato potere d'acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove cio' sia necessario a salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria. Spetta, percio', al legislatore, nell' equilibrato esercizio della sua discrezionalita' e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica, bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti. - v. S. nn. 477/1993, 226/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22024

L'art. 11, comma settimo, della l. 24 dicembre 1993 n. 537, differendo al 1995 gli aumenti pensionistici stabiliti dal d.l. n. 409 del 1990, non vanifica il processo di perequazione delineato in tale decreto-legge, bensi' dispone che esso sia soltanto rinviato per un periodo ragionevolmente contenuto in ragione delle fondamentali esigenze di politica economica rispecchiate nella complessa manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica attuata dalla stessa legge n. 537. In tale prospettiva, la norma denunciata non lede gli artt. 36 e 38 Cost., non determina disparita' di trattamento, ne' appare in se' irragionevole. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost.). - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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