Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1995

Corte cost., sent. 17 marzo 1995, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1995
Data di deposito
17 marzo 1995
Data di decisione
8 marzo 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge n. 223 del 23 luglio 1991
  • art. 9, ultimo co., decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
  • legge n. 79 del 25 marzo 1983
  • art. 24, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
  • art. 9, ult.comma, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 21942

Le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79) e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtu' delle quali, in caso di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza della Cassazione - dal giudice 'a quo' considerata diritto vivente - la proporzione numerica tra lavoratori ordinari e riservatari, stabilita dalla legge sul collocamento obbligatorio n. 482 del 1968, va rispettata, nell'ambito dei licenziandi, anche quando, all'esito del licenziamento, non risulti mantenuta nell'ambito del personale residuo, non pregiudicano la tutela costituzionalmente prevista degli invalidi ne' sono in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza. L'eventuale squilibrio riscontrabile, rispetto alle percentuali stabilite, tra le categorie dei lavoratori ordinari e dei lavoratori invalidi rimasti in servizio, non deriva infatti dalle norme relative al licenziamento collettivo, e nemmeno dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ma da situazioni contingenti, oppure da precedenti inadempienze a tale disciplina. Ne' appare irrazionale che per risanare tale squilibrio - al quale e' certo possibile ovviare applicando lo specifico procedimento proprio delle assunzioni - non sia stato utilizzato in funzione compensativa lo strumento legislativo previsto per i licenziamenti, tanto piu' se si consideri che il datore di lavoro, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha il dovere di rispettare le percentuali dei licenziandi anche nell'opposta ipotesi in cui, per vari motivi, si fosse determinata una situazione occupazionale di esubero di personale invalido. (Non fondatezza, in riferimento agli 38 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S.P.

Massima n. 21943

Le disposizioni dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79) e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in virtu' delle quali, in caso di licenziamento collettivo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la proporzione numerica tra lavoratori ordinari e riservatari stabilita dalla legge sul collocamento obbligatorio n. 482 del 1968, va rispettata, nell'ambito dei licenziandi, anche quando, all'esito del licenziamento, non risulti mantenuta nell'ambito del personale residuo, non danno luogo a violazione della garanzia costituzionale del diritto al lavoro. Il diritto al lavoro sancito dall'art. 4 Cost. risulta infatti assicurato, in relazione ai licenziamenti, dalle norme limitative del potere di recesso del datore di lavoro, disciplina che garantisce uguaglianza di trattamento per tutti i lavoratori. Ne' puo' sostenersi - come nel caso dal giudice 'a quo' - che in seguito a licenziamento per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda, entro un anno, prevista dall'art. 15, sesto comma, della legge n. 264 del 1949, sia possibile solo per i lavoratori ordinari e non anche per i lavoratori assunti con avviamento obbligatorio, giacche', ai sensi dell'art. 10 della legge n. 482 del 1968, anche a questo riguardo, "a coloro che sono assunti in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223). - Sulla tutela del diritto al lavoro in relazione ai licenziamenti, V. S. n. 130/1984. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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