Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1995

Corte cost., sent. 1° marzo 1995, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/1995
Data di deposito
1° marzo 1995
Data di decisione
22 febbraio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:68

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 15, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 4-bis, comma 1, 2 periodo, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
  • art. 2, comma 1, legge n. 203 del 12 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 21984

L'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) nel testo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedeva che, per i condannati per i reati riconducibili a fatti di criminalita' organizzata, l'ammissione a taluni benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario potesse essere disposta soltanto se fossero stati acquisiti "elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata". Accanto a cio', singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito per l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, che i suddetti condannati avessero espiato un periodo minimo di pena piu' elevato dell'ordinario, a meno che non si trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia secondo la nuova previsione dettata dall'art. 58-ter, che lo stesso decreto-legge n. 152 del 1991 aveva introdotto nel corpo della legge n. 354 del 1975. Con le modifiche successivamente apportate all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 dall'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, invece, nei confronti dei condannati per i reati suddetti viene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante per il concorso delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 116, secondo comma, cod. pen., e sempre che sussistano elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata. Si passa, pertanto, da un sistema fondato su un regime di prova rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalita' organizzata) ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione). - Cfr. S. nn. 306/1993 e 357/1994. red.: S.P.

Massima n. 21985

Posto che la funzione rieducativa della pena e' valore insopprimibile che permea l'intero ordinamento penitenziario, in tanto e' possibile subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacche', altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti. - Cfr. S. nn. 306/1993 e 357/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S.P.

Massima n. 21986

Dopo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sent. n. 357 del 1994, dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) nella parte in cui preclude che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal titolo VI della legge, ad eccezione della liberazione anticipata, siano concessi ai detenuti in seguito a condanne per determinati delitti di criminalita' organizzata, che non abbiano collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della stessa legge, quando - anche in assenza delle circostanze previste dagli art. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen. - la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, e pur essendo stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, non puo' ritenersi consentito che la norma in questione trovi applicazione - 'coeteris paribus' - nella parallela ipotesi in cui la collaborazione con la giustizia sia impossibile perche' i fatti e le responsabilita' risultano ormai integralmente accertati con sentenza irrevocabile. Collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, infatti, finiscono per saldarsi, per identita' di 'ratio', all'interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente inesigibile:introdurre come presupposto normativo per l'applicazione di istituti normativi funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che nulla aggiungerebbe a quanto e' stato gia' accertato equivale ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunita' trattamentali, in contrasto con l'art. 3 Cost., e non chiara frustrazione del precetto sancito dall'art. 27 Cost., senza alcuna contropartita sul piano delle esigenze di prevenzione generale. Pertanto - assorbita l'ulteriore censura formulata in riferimento all'art. 25 Cost. - il su citato art. 4-bis deve essere dichiarato illegittimo anche nella parte suddetta. - Cfr., oltre a S. n. 357/1994, gia' richiamata nel testo, S. nn. 306/1993 e 39/1994. V. anche le precedenti massime A e B. red.: S.P.

Massima n. 21987

Per effetto del rinvio all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - enunciato dall'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 e interpretato, sia dal giudice 'a quo' che dalla giurisprudenza di legittimita', come rinvio formale - nei confronti dei detenuti in seguito a condanne per i delitti di criminalita' organizzata ivi indicati, non soltanto il lavoro all'esterno, i permessi premio e gli altri benefici in quello considerati, ma anche la liberazione condizionale - a cui fa espresso riferimento solo la norma del decreto-legge del 1991 - puo' essere accordata nei soli casi di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975. Pertanto, in conseguenza della caducazione, ora pronunciata dalla Corte, dell'art. 4-bis, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, anche l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203) deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - assorbita l'ulteriore censura formulata in riferimento all'art. 25 Cost. - nella parte in cui non prevede che, in presenza di tali condizioni, i suddetti detenuti possano essere ammessi alla liberazione condizionale. - V. la precedente massima C. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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