Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1995

Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1995
Data di deposito
24 febbraio 1995
Data di decisione
20 febbraio 1995
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, delibera legislativa Regione Siciliana del 6 agosto 1994
  • art. 16, delibera legislativa Regione Siciliana del 6 agosto 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21919

La promulgazione di una legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione, escludendo ogni possibilita' di successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate che, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, ne' sono piu' in grado di produrne. Di conseguenza, nel giudizio di costituzionalita' relativo ad esse va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81 Cost., e 14 e 17 Statuto speciale Regione Sicilia, avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, concernenti, rispettivamente, la cessione, a determinate condizioni, da parte dell'Ente minerario siciliano, della quota di partecipazione di maggioranza nella I.S.A.F. S.p.A., la possibilita', per lo stesso Ente minerario, di concorrere con l'Enichem-Agricoltura per il ripiano di passivita', ed inoltre l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse a favore di cooperative agricole da soci delle stesse: disposizioni peraltro poi abrogate con le leggi nn. 37 e 39 del 10 ottobre 1994). - Giurisprudenza consolidata: da ultimo S. n. 470/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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