Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1995
Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1995
- Data di deposito
- 24 febbraio 1995
- Data di decisione
- 20 febbraio 1995
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, delibera legislativa Regione Siciliana del 6 agosto 1994
- art. 16, delibera legislativa Regione Siciliana del 6 agosto 1994
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 21919
La promulgazione di una legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione, escludendo ogni possibilita' di successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate che, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, ne' sono piu' in grado di produrne. Di conseguenza, nel giudizio di costituzionalita' relativo ad esse va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81 Cost., e 14 e 17 Statuto speciale Regione Sicilia, avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, concernenti, rispettivamente, la cessione, a determinate condizioni, da parte dell'Ente minerario siciliano, della quota di partecipazione di maggioranza nella I.S.A.F. S.p.A., la possibilita', per lo stesso Ente minerario, di concorrere con l'Enichem-Agricoltura per il ripiano di passivita', ed inoltre l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse a favore di cooperative agricole da soci delle stesse: disposizioni peraltro poi abrogate con le leggi nn. 37 e 39 del 10 ottobre 1994). - Giurisprudenza consolidata: da ultimo S. n. 470/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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