Corte costituzionale

Sentenza n. 59/1995

Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
59/1995
Data di deposito
24 febbraio 1995
Data di decisione
20 febbraio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SPAGNOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21882

La disposizione dell'art. 114, comma 3, del codice di procedura penale, secondo la quale, "se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello", e' in contrasto, nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, con la direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987. La 'ratio' dei divieti di pubblicazione stabiliti in tale direttiva - con il preciso intento di contemperare gli interessi della giustizia e gli interessi dell'informazione, entrambi costituzionalmente rilevanti - e che sono volti principalmente alla tutela delle esigenze investigative, che si pongono nella fase delle indagini preliminari ma non certo per il dibattimento, non permette infatti di ritenerli estensibili agli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, che in nessun punto della direttiva vengono considerati. Anche il divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento, previsto esplicitamente nella direttiva con il riferimento agli "atti depositati a norma del numero 58", inteso com'e' ad evitare una distorsione delle regole dibattimentali - che si avrebbe ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi d'informazione - non puo' ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere. Pertanto, assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' dedotti in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., l'art. 114, comma 3, cod. proc. pen., va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli". - V. anche la seguente massima B. red.: S.P.

Massima n. 21883

L'analiticita' con cui, nella direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, il legislatore delegante ha inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti - evidentemente indicativa del rifiuto di introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21 Cost. - impedisce che in sede di attuazione il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole: "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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