Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1995

Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1995
Data di deposito
24 febbraio 1995
Data di decisione
20 febbraio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
  • art. 13, lett. c), legge n. 146 del 12 giugno 1990
  • art. 12, legge n. 146 del 12 giugno 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21884

Pur nella loro comune collocazione nell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sanzioni previste, nel comma primo, nei confronti dei lavoratori che si astengono dal lavoro, e, nei commi secondo e terzo, nei confronti delle organizzazioni sindacali, che proclamano o aderiscono allo sciopero, in violazione - da parte degli uni o degli altri - delle disposizioni limitative dell'art. 2, non sono tra loro comparabili. Infatti, mentre quelle concernenti il lavoratore trovano il loro specifico presupposto nell'esistenza del rapporto di lavoro e si correlano quindi all'esercizio del potere disciplinare attribuito dall'art. 2106 cod. civ. al datore di lavoro, con la conseguente applicabilita' delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per le misure repressive utilizzabili nei confronti del sindacato (sospensione dei benefici di ordine patrimoniale di cui agli artt. 23 e 26, secondo comma, della stessa legge n. 300 del 1970 - prevista dal comma secondo - ed esclusione dalle trattative, prevista dal comma terzo) viene invece in rilievo un'esigenza di salvaguardia della liberta' sindacale, garantita dall'art. 39 Cost. per fini di interesse generale che trascendono il singolo rapporto di lavoro, il che determina tra le due situazioni una relazione di eterogeneita'. red.: S. P.

Massima n. 21886

Di fronte ai principi di ragionevolezza e di garanzia della liberta' sindacale sanciti dagli artt. 3 e 39 Cost., non si giustifica, nella legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che riguardo alle misure afflittive previste nei confronti delle organizzazioni di lavoratori che proclamano lo sciopero, o ad esso aderiscono, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 (nella specie: dell'obbligo di preavviso minimo), soltanto per quella (contemplata nell'art. 4, comma terzo) della "esclusione dalle trattative", e non anche per quella (contemplata dall'art. 4, comma secondo) della "sospensione dei benefici di ordine patrimoniale" di cui agli artt. 23 e 26, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 (nella specie: del versamento dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori) sia richiesta la "indicazione" della Commissione di garanzia istituita per l'attuazione della legge. Anche in tale ipotesi, infatti, date le conseguenze afflittive - non meno gravi per il sindacato - delle misure patrimoniali, la segnalazione della Commissione si impone come necessario presupposto del potere sanzionatorio: potere che, pur sussistendo un'esigenza di funzionalita' applicativa per investirne il datore di lavoro - al quale spetta in definitiva di disporre la sospensione dei benefici - e' funzionale alla garanzia, nella quale non sono ravvisabili profili di autotutela, dei servizi pubblici essenziali, e deve esercitarsi sulla base, non di un giudizio meramente automatico ma di valutazioni complesse (come per es. la ricorrenza nello sciopero proclamato delle finalita' di tutela dell'ordine costituzionale che ne escludono la illegittimita', o la concreta identificazione, non sempre agevole, delle organizzazioni che vi "aderiscono") che solo un soggetto "super partes", ad alta competenza, - quale il legislatore ha configurato nella Commissione di garanzia - puo' compiere. Pertanto l'art. 4, comma secondo, della legge n. 146 del 1990, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia. - Sulla estraneita' al contenuto della normativa della legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, dei rapporti tra diritto di sciopero ed interessi dell'impresa, v. S. n. 317/1992. red.: S. P.

Massima n. 21887

In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui non prevede che anche la sanzione, ivi prevista in caso di violazione di legge o inadempienze da parte delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero, della sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati, venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia istituita per l'attuazione della legge, secondo lo schema adottato nel successivo comma, deve dichiararsi , ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del successivo art. 13, lett. c), in quanto non prevede che l'attivita' della Commissione si svolga anche ai fini previsti dall'art. 4, comma secondo. - V. la precedente massima B. red.: S. P.

Massima n. 21888

Anche se - come la Corte ha gia' affermato - il "giusto procedimento" in quanto tale non puo' dirsi un principio assistito in assoluto da garanzia costituzionale, e' certo che esso costituisce sempre almeno un criterio di orientamento, come per il legislatore cosi' per l'interprete. - O. n. 503/1987. red.: S. P.

Massima n. 21889

L'assunto interpretativo su cui si basa la censura di incostituzionalita' mossa all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, secondo cui i pareri e le decisioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge potrebbero essere adottati senza garanzie procedimentali, non puo' essere condiviso. A parte le indicazioni in senso contrario che possono trarsi dalle disposizioni del comma quarto dello stesso articolo circa l'acquisizione di dati, le informazioni e le audizioni, previste con espresso riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni sindacali e alle imprese, non v'e' dubbio, infatti, che anche per l'attivita' della Commissione di garanzia trovano applicazione, oltre al canone generale "audiatur et altera pars', il principio del giusto procedimento e l'obbligo di immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Di conseguenza, riguardo all'attivita' valutativa della Commissione di garanzia, di cui all'art. 13, lett. c), della legge n. 146, in ordine alle misure afflittive a carico delle organizzazioni sindacali inadempienti - in rilievo nel caso di specie - deve ritenersi imposta - anche per un'ovvia esigenza di bilanciamento del potere del datore di lavoro - la partecipazione dei destinatari di tali misure, con facolta', per i medesimi, di presentare memorie e documenti: una diversa lettura della norma, quand'anche non smentita da disposizioni regolamentari interne, colliderebbe certamente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146). - S. n. 197/1994. In particolare, riguardo alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, v. S. n. 311/1994, e riguardo al principio del giusto procedimento, v. la precedente massima D. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12;

dichiara - in applicazione dell'art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, lett. c) della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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