Corte costituzionale
Sentenza n. 531/1995
Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 531
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 531/1995
- Data di deposito
- 29 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:531
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto legislativo n. 117 del 24 marzo 1993
- art. 11, decreto-legge n. 117 del 24 marzo 1993
- art. 11, legge n. 217 del 28 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22010
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale che mira ad ampliare l'ambito di operativita' della disposizione impugnata sulla base della ritenuta sussistenza di una 'eadem ratio' tra caso ricompreso e caso escluso, richiedendo una pronuncia additiva logicamente necessitata. (Nella specie l'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117 era stato impugnato nella parte in cui non prevede per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri del ruolo ad esaurimento la possibilita' di transitare nel nuovo ruolo speciale al pari degli ufficiali del precedente ruolo unico). - V. S. nn. 25/1991 e 5/1994. red.: F. Mangano
Massima n. 22011
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, impugnato in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui preclude agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, il transito nel ruolo speciale, in quanto, nell'escludere tale possibilita', il legislatore delegato ha posto una regola coerente con i principi della delega la quale, disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante la "istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico", ha inteso razionalizzare esclusivamente il vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, senza innovare il sistema di reclutamento e di avanzamento in carriera degli ufficiali, che, in attesa di un riordinamento complessivo che spetta al legislatore di attuare nell'esercizio della sua discrezionalita', continua a distinguere, nel ruolo ad esaurimento, privo di dotazione organica, gli ufficiali di complemento raffermati senza aver superato alcun concorso; ne' tale esclusione realizza una disparita' di trattamento ai danni degli ufficiali dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento, poiche' la diversita' di disciplina trova ragionevole giustificazione sia in riferimento agli ufficiali gia' appartenenti al ruolo unico, in considerazione delle profonde diversita' di stato giuridico che connotano le due categorie di ufficiali in esame, sia in riferimento agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina), per i quali l'accesso al ruolo speciale e' sempre condizionato al superamento di apposito concorso e alla successiva perdita del grado e dell'anzianita' raggiunta. - Sulla medesima questione V. sent. n. 467/1994. Sulla specificita' del ruolo ad esaurimento rispetto ai ruoli normali, nell'ordinamento militare: V. ord. n. 253/1993. Sui sistemi di esaurimento in carriera nell'Arma dei Carabinieri V. sent. n. 440/1992. red.: F. Mangano
Massima n. 22012
Va auspicato, e in tal senso e' rivolto un monito al legislatore, che il problema della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei carabinieri - anche attraverso una necessaria e speciale selezione concorsuale per il passaggio al ruolo speciale con piu' ampia possibilita' di progressione - sebbene non ricompreso nell'ambito della delega conferita al Governo dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, venga affrontato in sede legislativa, al fine di evitare situazioni discriminanti che alimentano una conflittualita' diffusa, non risolvibile in sede di sindacato di legittimita' costituzionale. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 maggio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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