Corte costituzionale

Sentenza n. 531/1995

Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 531

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
531/1995
Data di deposito
29 dicembre 1995
Data di decisione
15 dicembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:531

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, decreto legislativo n. 117 del 24 marzo 1993
  • art. 11, decreto-legge n. 117 del 24 marzo 1993
  • art. 11, legge n. 217 del 28 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22010

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale che mira ad ampliare l'ambito di operativita' della disposizione impugnata sulla base della ritenuta sussistenza di una 'eadem ratio' tra caso ricompreso e caso escluso, richiedendo una pronuncia additiva logicamente necessitata. (Nella specie l'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117 era stato impugnato nella parte in cui non prevede per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri del ruolo ad esaurimento la possibilita' di transitare nel nuovo ruolo speciale al pari degli ufficiali del precedente ruolo unico). - V. S. nn. 25/1991 e 5/1994. red.: F. Mangano

Massima n. 22011

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, impugnato in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui preclude agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, il transito nel ruolo speciale, in quanto, nell'escludere tale possibilita', il legislatore delegato ha posto una regola coerente con i principi della delega la quale, disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante la "istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico", ha inteso razionalizzare esclusivamente il vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, senza innovare il sistema di reclutamento e di avanzamento in carriera degli ufficiali, che, in attesa di un riordinamento complessivo che spetta al legislatore di attuare nell'esercizio della sua discrezionalita', continua a distinguere, nel ruolo ad esaurimento, privo di dotazione organica, gli ufficiali di complemento raffermati senza aver superato alcun concorso; ne' tale esclusione realizza una disparita' di trattamento ai danni degli ufficiali dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento, poiche' la diversita' di disciplina trova ragionevole giustificazione sia in riferimento agli ufficiali gia' appartenenti al ruolo unico, in considerazione delle profonde diversita' di stato giuridico che connotano le due categorie di ufficiali in esame, sia in riferimento agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina), per i quali l'accesso al ruolo speciale e' sempre condizionato al superamento di apposito concorso e alla successiva perdita del grado e dell'anzianita' raggiunta. - Sulla medesima questione V. sent. n. 467/1994. Sulla specificita' del ruolo ad esaurimento rispetto ai ruoli normali, nell'ordinamento militare: V. ord. n. 253/1993. Sui sistemi di esaurimento in carriera nell'Arma dei Carabinieri V. sent. n. 440/1992. red.: F. Mangano

Massima n. 22012

Va auspicato, e in tal senso e' rivolto un monito al legislatore, che il problema della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei carabinieri - anche attraverso una necessaria e speciale selezione concorsuale per il passaggio al ruolo speciale con piu' ampia possibilita' di progressione - sebbene non ricompreso nell'ambito della delega conferita al Governo dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, venga affrontato in sede legislativa, al fine di evitare situazioni discriminanti che alimentano una conflittualita' diffusa, non risolvibile in sede di sindacato di legittimita' costituzionale. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 maggio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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