Corte costituzionale
Sentenza n. 529/1995
Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 529
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 529/1995
- Data di deposito
- 29 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:529
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 3, legge della Regione Campania n. 35 del 27 giugno 1987
Parametri
- art. 42, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 1-quinquies, decreto legge n. 312
- art. 41, Costituzione
- legge n. 431
Massime
Massima n. 21988
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, recante il Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, impugnato, in riferimento agli artt. 41, 42, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, e, per le costruzioni edilizie realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona territoriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto tale divieto, tanto piu' irragionevole perche' sottoposto ad un limite temporale privo di adeguata giustificazione, per un verso, svuota sostanzialmente il contenuto del diritto del proprietario, determinando il graduale e progressivo perimento del bene che, sebbene legittimamente costruito, non e' assoggettabile agli interventi necessari di manutenzione e conservazione, per altro verso, benche' contenuto in una legge regionale, si pone in contrasto con quanto disposto nella materia, con valore di principio fondamentale, dal decreto-legge n. 312 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985, che in varie disposizioni (artt. 1, 1-ter e 1-quinquies) esclude espressamente gli interventi di manutenzione dal rigoroso divieto di realizzazione di opere che modifichino l'assetto del territorio. - Sulla medesima legge della regione Campania, v. Sent. n. 379/1994. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) nella parte in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, e, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona territoriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze