Corte costituzionale

Sentenza n. 529/1995

Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 529

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
529/1995
Data di deposito
29 dicembre 1995
Data di decisione
15 dicembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:529

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 3, legge della Regione Campania n. 35 del 27 giugno 1987

Parametri

Massime

Massima n. 21988

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, recante il Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, impugnato, in riferimento agli artt. 41, 42, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, e, per le costruzioni edilizie realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona territoriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto tale divieto, tanto piu' irragionevole perche' sottoposto ad un limite temporale privo di adeguata giustificazione, per un verso, svuota sostanzialmente il contenuto del diritto del proprietario, determinando il graduale e progressivo perimento del bene che, sebbene legittimamente costruito, non e' assoggettabile agli interventi necessari di manutenzione e conservazione, per altro verso, benche' contenuto in una legge regionale, si pone in contrasto con quanto disposto nella materia, con valore di principio fondamentale, dal decreto-legge n. 312 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985, che in varie disposizioni (artt. 1, 1-ter e 1-quinquies) esclude espressamente gli interventi di manutenzione dal rigoroso divieto di realizzazione di opere che modifichino l'assetto del territorio. - Sulla medesima legge della regione Campania, v. Sent. n. 379/1994. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) nella parte in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, e, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona territoriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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