Corte costituzionale

Sentenza n. 515/1995

Corte cost., sent. 22 dicembre 1995, n. 515

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
515/1995
Data di deposito
22 dicembre 1995
Data di decisione
14 dicembre 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:515

Norme oggetto del giudizio

  • rinvio governativo di legge della regione Veneto del 11 aprile 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21957

Poiche', in tema di conflitto di attribuzione fra enti, un'attitudine lesiva puo' riscontrarsi in qualunque atto che, a prescindere dalle caratteristiche intrinseche o dal regime o valore tipico, attenti all'integrita' delle attribuzioni di uno dei soggetti o poteri indicati nell'art. 134 Cost., determinando una illegittima compressione delle attribuzioni di uno di essi, attraverso l'illegittima espansione ovvero l'illegittimo esercizio dei poteri dell'altro, anche l'esercizio del potere governativo di rinvio di una legge regionale e' suscettibile di dar luogo a conflitto, quando tenda ad alterare il rapporto esistente fra le reciproche sfere di competenza. Accanto al caso, piu' volte esaminato, della illegittima reiterazione del rinvio, che da' luogo ad un'espansione della sfera di attribuzione del Governo oltre la previsione dell'art. 127 Cost., con la correlativa compressione di quella della Regione, anche quando, come nella fattispecie, le ragioni poste dal Governo a fondamento del rifiuto del visto si risolvono nella negazione in radice della potesta' legislativa regionale nei 45 giorni antecedenti le elezioni, il ricorso per conflitto di attribuzione e' l'unico mezzo del quale la Regione dispone per provocare una decisione che restauri l'ordine delle competenze. - Sull'attitudine degli atti a ledere l'integrita' delle attribuzioni degli enti o dei poteri dello Stato alla stregua dell'art. 134 Cost., S. n. 473/1992. red.: A. Greco

Massima n. 21958

Non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995 - e segnatamente, 27 minuti oltre la scadenza del termine, fissato dall'art. 3 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, del quarantaseiesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni -, avente ad oggetto il Piano socio sanitario 1995-1997, e viene in conseguenza annullato l'atto di rinvio disposto dal Governo (provv. n. 200/2072/VE.50.18.4, notificato alla Regione l'11 aprile 1995, con atto del Commissario del Governo n. 2042/20820). La 'ratio' alla base della attenuazione dei poteri dei Consigli regionali in scadenza, situazione analoga a quella degli organi legislativi in 'prorogatio', risiede nel principio di rappresentativita', in considerazione della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' politica verso la comunita' regionale. Il contemperamento fra tale principio e quello della continuita' funzionale dell'organo - che esclude che il depotenziamento possa spingersi sino alla indiscriminata e totale paralisi dell'organo -, induce tuttavia a ritenere, quanto ai limiti nei quali e' consentito definire i processi legislativi in via di svolgimento, che il relativo 'iter', una volta che i lavori del Consiglio siano stati tempestivamente iniziati, puo' essere concluso anche al di la' della scadenza temporale prevista dell'art. 3, secondo comma, della l. n. 108 del 1968, quando la seduta non subisca interruzioni. - Principio di rappresentativita' e depotenziamento delle funzioni dei Consigli regionali in scadenza, S. n. 468/1991. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995, avente ad oggetto il Piano socio-sanitario 1995-1997, ed in conseguenza annulla l'atto di rinvio disposto dal Governo con il provvedimento n. 200/2072/VE.50.18.4 e notificato alla Regione con atto del Commissario del Governo dell'11 aprile 1995, n. 2042/20820.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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