Corte costituzionale
Sentenza n. 515/1995
Corte cost., sent. 22 dicembre 1995, n. 515
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 515/1995
- Data di deposito
- 22 dicembre 1995
- Data di decisione
- 14 dicembre 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:515
Norme oggetto del giudizio
- rinvio governativo di legge della regione Veneto del 11 aprile 1995
Parametri
- art. 3, comma 1, legge n. 108 del 17 febbraio 1968
- art. 127, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 61, Costituzione
- art. 121, Costituzione
Massime
Massima n. 21957
Poiche', in tema di conflitto di attribuzione fra enti, un'attitudine lesiva puo' riscontrarsi in qualunque atto che, a prescindere dalle caratteristiche intrinseche o dal regime o valore tipico, attenti all'integrita' delle attribuzioni di uno dei soggetti o poteri indicati nell'art. 134 Cost., determinando una illegittima compressione delle attribuzioni di uno di essi, attraverso l'illegittima espansione ovvero l'illegittimo esercizio dei poteri dell'altro, anche l'esercizio del potere governativo di rinvio di una legge regionale e' suscettibile di dar luogo a conflitto, quando tenda ad alterare il rapporto esistente fra le reciproche sfere di competenza. Accanto al caso, piu' volte esaminato, della illegittima reiterazione del rinvio, che da' luogo ad un'espansione della sfera di attribuzione del Governo oltre la previsione dell'art. 127 Cost., con la correlativa compressione di quella della Regione, anche quando, come nella fattispecie, le ragioni poste dal Governo a fondamento del rifiuto del visto si risolvono nella negazione in radice della potesta' legislativa regionale nei 45 giorni antecedenti le elezioni, il ricorso per conflitto di attribuzione e' l'unico mezzo del quale la Regione dispone per provocare una decisione che restauri l'ordine delle competenze. - Sull'attitudine degli atti a ledere l'integrita' delle attribuzioni degli enti o dei poteri dello Stato alla stregua dell'art. 134 Cost., S. n. 473/1992. red.: A. Greco
Massima n. 21958
Non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995 - e segnatamente, 27 minuti oltre la scadenza del termine, fissato dall'art. 3 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, del quarantaseiesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni -, avente ad oggetto il Piano socio sanitario 1995-1997, e viene in conseguenza annullato l'atto di rinvio disposto dal Governo (provv. n. 200/2072/VE.50.18.4, notificato alla Regione l'11 aprile 1995, con atto del Commissario del Governo n. 2042/20820). La 'ratio' alla base della attenuazione dei poteri dei Consigli regionali in scadenza, situazione analoga a quella degli organi legislativi in 'prorogatio', risiede nel principio di rappresentativita', in considerazione della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilita' politica verso la comunita' regionale. Il contemperamento fra tale principio e quello della continuita' funzionale dell'organo - che esclude che il depotenziamento possa spingersi sino alla indiscriminata e totale paralisi dell'organo -, induce tuttavia a ritenere, quanto ai limiti nei quali e' consentito definire i processi legislativi in via di svolgimento, che il relativo 'iter', una volta che i lavori del Consiglio siano stati tempestivamente iniziati, puo' essere concluso anche al di la' della scadenza temporale prevista dell'art. 3, secondo comma, della l. n. 108 del 1968, quando la seduta non subisca interruzioni. - Principio di rappresentativita' e depotenziamento delle funzioni dei Consigli regionali in scadenza, S. n. 468/1991. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995, avente ad oggetto il Piano socio-sanitario 1995-1997, ed in conseguenza annulla l'atto di rinvio disposto dal Governo con il provvedimento n. 200/2072/VE.50.18.4 e notificato alla Regione con atto del Commissario del Governo dell'11 aprile 1995, n. 2042/20820.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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