Corte costituzionale
Sentenza n. 500/1995
Corte cost., sent. 11 dicembre 1995, n. 500
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 500/1995
- Data di deposito
- 11 dicembre 1995
- Data di decisione
- 23 novembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:500
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 29 settembre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 21913
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nella parte in cui escludono l'applicabilita' del procedimento di opposizione ad ingiunzione 'ex' l. n. 689 del 1981 avverso il decreto che irroga sanzioni per le infrazioni valutarie, quando il procedimento sia gia' concluso con provvedimento definitivo alla data del 5 dicembre 1987: la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e' infatti esclusa quando viene in discussione non gia' l''an' bensi' il 'quomodo' dell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto un determinato schema processuale - l'adozione di un rito piuttosto che di un altro - non puo' essere assunto a modello costituzionale del giusto processo; quanto alla lamentata disparita' di trattamento, in generale non ravvisabile nella successione di leggi nel tempo per il potere discrezionale del legislatore di introdurre una nuova disciplina che produca anche effetti piu' favorevoli o comunque diversi, nella specie le due discipline, riguardanti infrazioni commesse tutte prima della innovazione normativa, non differiscono per la sanzionabilita' della condotta bensi', semplicemente, per la forma processuale di tutela contro l'atto di accertamento. - Successione di leggi nel tempo ed ambito del potere discrezionale del legislatore, S. nn. 238/1984, 55/1983, 113/1977. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599) e 43 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze