Corte costituzionale

Sentenza n. 483/1995

Corte cost., sent. 10 novembre 1995, n. 483

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
483/1995
Data di deposito
10 novembre 1995
Data di decisione
6 novembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:483

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946

Parametri

Massime

Massima n. 21792

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza coordinato con quello dell'art. 38, secondo comma, Cost., l'art. 4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziche' dalla data della domanda del medesimo, in quanto, l'eventuale ritardo del certificato - oltre i tempi tecnici occorrenti per l'accertamento - causato da disfunzioni, sovraccarico o inefficienza burocratici, incide sull'effettivita' della tutela previdenziale. Laddove la previsione del certificato 'de quo' quale condizione di efficacia del titolo alla prestazione, costituito dal compimento nell'anno di cinquantuno giornate lavorative, consente ai braccianti che non risultano iscritti negli elenchi dell'anno precedente di anticipare - in deroga al principio applicato dal primo comma della norma censurata e dall'art. 5, sesto comma, del d.l. n. 463 del 1983 - la decorrenza del diritto alle prestazioni di malattia alla data del rilascio del certificato stesso. - S. n. 364/1995 e n. 87/1970 red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla data della domanda del medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze