Corte costituzionale
Sentenza n. 483/1995
Corte cost., sent. 10 novembre 1995, n. 483
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 483/1995
- Data di deposito
- 10 novembre 1995
- Data di decisione
- 6 novembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:483
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 9 aprile 1946
Parametri
Massime
Massima n. 21792
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza coordinato con quello dell'art. 38, secondo comma, Cost., l'art. 4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, nella parte in cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziche' dalla data della domanda del medesimo, in quanto, l'eventuale ritardo del certificato - oltre i tempi tecnici occorrenti per l'accertamento - causato da disfunzioni, sovraccarico o inefficienza burocratici, incide sull'effettivita' della tutela previdenziale. Laddove la previsione del certificato 'de quo' quale condizione di efficacia del titolo alla prestazione, costituito dal compimento nell'anno di cinquantuno giornate lavorative, consente ai braccianti che non risultano iscritti negli elenchi dell'anno precedente di anticipare - in deroga al principio applicato dal primo comma della norma censurata e dall'art. 5, sesto comma, del d.l. n. 463 del 1983 - la decorrenza del diritto alle prestazioni di malattia alla data del rilascio del certificato stesso. - S. n. 364/1995 e n. 87/1970 red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziché dalla data della domanda del medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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