Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1995
Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1995
- Data di deposito
- 20 febbraio 1995
- Data di decisione
- 8 febbraio 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:48
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. commissione controllo reg. Umbria del 11 febbraio 1994
- deliberaz. commissione controllo reg. Umbria del 18 novembre 1993
Parametri
- art. 125, Costituzione
- art. 1, lett. d), decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
- art. 2, comma 1, lett. h), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 41, e segg., legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 82, e segg., statuto regione Umbria
- art. 1, decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 21875
L'art. 125 Cost. dispone che il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e' esercitato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. Tale materia, regolata per il passato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, secondo criteri di generale assoggettamento a controllo dei provvedimenti amministrativi della Regione, ha trovato nuova disciplina nel decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, che ha ridefinito le categorie di atti soggetti all'esame di legittimita' affidato alla Commissione di controllo, secondo il principio della tassativa e puntuale identificazione dei medesimi, con la conseguenza che gli atti non espressamente menzionati risultano esclusi dal controllo. red.: S.P.
Massima n. 21876
L'invio alla Commissione di controllo di atti amministrativi della Regione per iniziativa della stessa non puo' in alcun modo incidere sull'ordine delle competenze costituzionalmente garantite in materia, ne' precludere la tutela delle stesse ove si assumano lese. Non puo' quindi dirsi inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione (nella specie Regione Umbria) in seguito all'annullamento, da parte della Commissione di controllo, di delibere della Giunta regionale, dalla ricorrente ritenute escluse dal controllo, per il fatto che queste erano state sottoposte alla Commissione per iniziativa della stessa Regione. red.: S.P.
Massima n. 21877
Le deliberazioni nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993, della Giunta regionale dell'Umbria in materia di ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, annullate dalla Commissione di controllo con i provvedimenti impugnati, non possono farsi rientrare fra gli atti concernenti le "piante organiche e relative variazioni", ne' fra le altre categorie di provvedimenti regionali che sole, secondo il tassativo elenco ora stabilito dall'art. 1 del d.lgs, 13 febbraio 1993, n. 40, possono essere assoggettate al controllo dello Stato. Pertanto, stante la violazione dell'art. 125 Cost., in cui la richiamata norma del d.lgs. n. 40 del 1993 trova base, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria - assorbite le altre censure prospettate, sotto il profilo della lesione delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici e del personale, per avere la Commissione di controllo elevato le disposizioni del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (sulla revisione della disciplina del pubblico impiego) a principi fondamentali delle leggi dello Stato - deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Umbria, annullare le su indicate deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria, con le relative conseguenze. - V. massima precedente. Sul vincolo, per le regioni, al rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993, nei limiti in cui esse costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., avuto riguardo anche alle successive modificazioni ed integrazioni di detto decreto, nonche' all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, v.S. n. 359/1993. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Umbria, annullare le deliberazioni nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993 della Giunta regionale dell'Umbria in materia di ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale;
Annulla, di conseguenza, le deliberazioni numero protocollo 940070, numero d'ordine 32, dell'11 febbraio 1994 e numero protocollo 932166, numero d'ordine 1883, del 18 novembre 1993, della Commissione anzidetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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