Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1995

Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 477

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
477/1995
Data di deposito
31 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:477

Norme oggetto del giudizio

  • delibera legislativa Regione Basilicata del 6 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21786

Allorquando una legge regionale sia oggetto di rinvio governativo, la successiva riapprovazione da parte del Consiglio regionale deve avvenire a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, Cost., quando la legge debba ritenersi "non nuova" perche' riapprovata senza modificazioni ovvero con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio o parti prive di autonomo contenuto precettivo. - V. S. nn. 260/1995 e 357/1995. red.: S. Petitti

Massima n. 21787

Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 (principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione) e 117 Cost. (in relazione ai principi fondamentali della legislazione dello Stato in materia di accesso agli impieghi pubblici di cui agli artt. 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 3, comma 20, della legge 4 dicembre 1993, n. 537, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 6 marzo 1995 - la quale prevede che i due dipendenti del disciolto Consorzio Lucano Universitario, in servizio alla data del 1 gennaio 1994, previa istanza documentata, siano assorbiti dalla regione e inquadrati nel ruolo organico della stessa, nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti della pianta organica della Regione - in quanto il criterio prescelto dal legislatore regionale in alternativa al pubblico concorso, da un lato, non e' ne' arbitrario ne' irragionevole, dal momento che non costituisce un inquadramento 'ope legis', prevede l'espletamento di prove selettive volte all'accertamento della idoneita' dei candidati in relazione ai posti da ricoprire e il requisito del possesso del titolo di studio corrispondente al livello funzionale, e, dall'altro, non contrasta con i principi della legislazione dello Stato, che prevedono procedure di mobilita' e subordinano le assunzioni di personale di ruolo alla definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, posto che lo stesso bando di concorso e' subordinato alla verifica dei posti vacanti sulla base delle dotazioni organiche verificate. red.: S. Petitti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995, concernente "Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n. 20 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano Universitario)", sollevata, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22, commi 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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