Corte costituzionale
Sentenza n. 476/1995
Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 476
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 476/1995
- Data di deposito
- 31 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:476
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia del 21 febbraio 1995
Parametri
- art. 32, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 30, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 127, Costituzione
- art. 31, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 22, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 117, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 21791
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, proposta dallo Stato in via principale, per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, avente ad oggetto la legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 - recante, fra l'altro, norme in tema di reinquadramento del personale dipendente dalla Regione e di concorso riservato -, in quanto la legge regionale riapprovata con modifiche che comportino mutamenti del significato normativo inerenti disposizioni non interessate dalle osservazioni formulate dal Governo in sede di rinvio, va considerata "nuova" ai sensi del procedimento di cui all'art. 127 della Costituzione e, pertanto, soggetta ad un nuovo rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988, sino alle piu' recenti S. nn. 357/1995 e 260/1995. - Con riferimento alla medesima delibera legislativa, v. confl. n. 13/95 (u.p. 12 dicembre 1995 - rel. Chieppa). red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione regionale), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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