Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1995

Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 476

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
476/1995
Data di deposito
31 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:476

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Puglia del 21 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21791

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, proposta dallo Stato in via principale, per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, avente ad oggetto la legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 - recante, fra l'altro, norme in tema di reinquadramento del personale dipendente dalla Regione e di concorso riservato -, in quanto la legge regionale riapprovata con modifiche che comportino mutamenti del significato normativo inerenti disposizioni non interessate dalle osservazioni formulate dal Governo in sede di rinvio, va considerata "nuova" ai sensi del procedimento di cui all'art. 127 della Costituzione e, pertanto, soggetta ad un nuovo rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988, sino alle piu' recenti S. nn. 357/1995 e 260/1995. - Con riferimento alla medesima delibera legislativa, v. confl. n. 13/95 (u.p. 12 dicembre 1995 - rel. Chieppa). red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione regionale), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze