Corte costituzionale
Sentenza n. 473/1995
Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 473
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 473/1995
- Data di deposito
- 31 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:473
Norme oggetto del giudizio
- art. 1306, codice civile
- art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 21788
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma (principio di uguaglianza), 53, primo comma (principio della capacita' contributiva) e 97, primo comma, (principio dell'imparzialita' della P.A.) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nella parte in cui prevede, per la determinazione del valore finale del bene ai fini dell'applicazione dell'INVIM, un effetto estensivo, in favore dell'alienante dell'immobile a titolo oneroso (soggetto passivo dell'imposta), della decisione favorevole definitiva del giudice tributario, ottenuta dal solo acquirente a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica del predetto valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro - in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata (conformemente all'intenzione del legislatore) nel senso che il valore del bene trasferito sia lo stesso per ambedue le imposte e che, nell'ipotesi in cui si verifichi una divergenza di valore fra due accertamenti definitivi, il titolo giurisdizionale debba prevalere su quello amministrativo; ed in quanto tale interpretazione, fondata sulla regola desumibile dall'art. 1306 cod. civ., e' l'unica conforme ai parametri costituzionali invocati: al principio di uguaglianza, il quale impone che, nel caso di trasferimento di un immobile, il valore imponibile sia lo stesso per tutte le parti interessate, anche se soggette a differenti, ma connesse, imposte; al principio della capacita' contributiva, che comporta stessa capacita' in presenza del medesimo presupposto impositivo; al principio di imparzialita' della P.A., il quale impone a questa di conformarsi al giudicato sul valore dell'immobile. - V. S. nn. 18, 28 e 296/1995; 149/1994; 526/1990; O. nn. 226/1994, 870/1988 e 544/1987. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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