Corte costituzionale

Sentenza n. 473/1995

Corte cost., sent. 31 ottobre 1995, n. 473

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
473/1995
Data di deposito
31 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:473

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21788

Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma (principio di uguaglianza), 53, primo comma (principio della capacita' contributiva) e 97, primo comma, (principio dell'imparzialita' della P.A.) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nella parte in cui prevede, per la determinazione del valore finale del bene ai fini dell'applicazione dell'INVIM, un effetto estensivo, in favore dell'alienante dell'immobile a titolo oneroso (soggetto passivo dell'imposta), della decisione favorevole definitiva del giudice tributario, ottenuta dal solo acquirente a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica del predetto valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro - in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata (conformemente all'intenzione del legislatore) nel senso che il valore del bene trasferito sia lo stesso per ambedue le imposte e che, nell'ipotesi in cui si verifichi una divergenza di valore fra due accertamenti definitivi, il titolo giurisdizionale debba prevalere su quello amministrativo; ed in quanto tale interpretazione, fondata sulla regola desumibile dall'art. 1306 cod. civ., e' l'unica conforme ai parametri costituzionali invocati: al principio di uguaglianza, il quale impone che, nel caso di trasferimento di un immobile, il valore imponibile sia lo stesso per tutte le parti interessate, anche se soggette a differenti, ma connesse, imposte; al principio della capacita' contributiva, che comporta stessa capacita' in presenza del medesimo presupposto impositivo; al principio di imparzialita' della P.A., il quale impone a questa di conformarsi al giudicato sul valore dell'immobile. - V. S. nn. 18, 28 e 296/1995; 149/1994; 526/1990; O. nn. 226/1994, 870/1988 e 544/1987. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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