Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1995
Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1995
- Data di deposito
- 20 febbraio 1995
- Data di decisione
- 8 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 2503, codice civile
- art. 10, decreto legislativo n. 22 del 16 gennaio 1991
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 2499, codice civile
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21868
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 2503 cod. civ., in forza della quale, in seguito alla fusione per incorporazione (fusione eterogenea) di una societa' di persone in una societa' di capitali, l'opposizione dei creditori alla fusione, necessaria, secondo la giurisprudenza della Cassazione, per impedire la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, deve essere proposta entro tre mesi dalla iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, ha carattere pregiudiziale, e va quindi riconosciuta rilevante, non solo ai fini della decisione di giudizi vertenti sull'opposizione (ancorche' tardiva), ma anche di giudizi che - come nel caso - abbiano ad oggetto la estensione del fallimento della societa' di capitali ai soci illimitatamente responsabili della societa' di persone incorporata. Deve pertanto respingersi la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: S.P.
Massima n. 21869
Pur nella innegabile diversita' complessiva dell'istituto della trasformazione di una societa' di persone in una societa' avente personalita' giuridica, rispetto a quello della fusione per incorporazione di una societa' di persone in una societa' di capitali, e' identico, in entrambe le ipotesi, ed esige percio' identica tutela, l'interesse del creditore a continuare a fare affidamento sulla responsabilita' patrimoniale (ancorche' sussidiaria) del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse. Non si giustifica quindi che mentre, nel caso della trasformazione la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori puo' essere impedita dai creditori, che non vi abbiano dato il loro consenso, negando espressamente la loro adesione alla trasformazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, per raccomandata, a ciascuno di essi, nel caso della fusione per incorporazione, invece, la liberazione dei soci illimitatamente responsabili consegua, a norma dell'art. 2503 cod. civ., secondo la interpretazione della Cassazione, come effetto indiretto, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese, cosicche' il creditore che intenda conservare la garanzia rappresentata dal patrimonio del socio illimitatamente responsabile, e' gravato dall'onere - non compensato dal piu' ampio termine previsto - di dover procedere a periodici accessi per consultare il registro delle imprese, laddove, nel caso della trasformazione, puo' limitarsi ad attendere la comunicazione personale. L'art. 2503 cod. civ. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - restando assorbito l'esame della anche prospettata violazione dell'art. 24 Cost. - nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione. red.: S.P.
Massima n. 21870
Anche nel testo sostituito dall'art. 10, d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) l'art. 2503 cod. civ. non e' suscettibile di interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla disposizione originaria, secondo la quale, in seguito alla fusione per incorporazione di una societa' di persone in una societa' di capitali, permane il condizionamento della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della delibera o (solo in cio' risultando innovato il contenuto della norma) dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che sia prevista alcuna comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro consenso espresso o presunto alla liberazione medesima. Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della sostanzialmente identica disposizione dell'art. 2503 cod. civ. nel suo testo originario, anche nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, l'art. 2503 cod. civ. va dichiarato illegittimo, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione. - V. massima precedente. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione;
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 codice civile, nel testo sostituito dall'art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della società di persone partecipante alla fusione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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