Corte costituzionale
Sentenza n. 462/1995
Corte cost., sent. 26 ottobre 1995, n. 462
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 462/1995
- Data di deposito
- 26 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:462
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge della Regione Toscana del 7 marzo 1995
- art. 3, comma 1, legge della Regione Toscana del 7 marzo 1995
- art. 6, legge della Regione Toscana del 7 marzo 1995
- art. 5, legge della Regione Toscana del 7 marzo 1995
- art. 1, comma 2, legge della Regione Toscana del 7 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 21807
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, e 121, quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana, riapprovata il 7 marzo 1995, e, in riferimento agli artt. 117 e 119, primo e quarto comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 e 8, comma 3, della medesima legge, i quali, nell'ambito della disciplina della attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali, in atto destinati alla erogazione di servizi pubblici o allo svolgimento di funzioni istituzionali degli enti territoriali, prevedono, rispettivamente, la imposizione di vincoli di destinazione e di disposizione all'ente divenuto proprietario (art. 5), la possibilita' della attribuzione, anche a titolo oneroso, di altri beni del patrimonio disponibile (art. 1, comma 2), un limite temporale entro il quale la regione puo' disporre dei propri beni, (art. 8, comma 3), in quanto, escluso che la disciplina regionale impugnata, limitandosi a regolare i rapporti fra enti pubblici territoriali nell'ambito della attivita' di gestione-amministrazione del patrimonio regionale, costituisca esercizio di potesta' legislativa in materia di diritto privato, la stessa risulta comunque conforme alla disciplina civilistica inerente ai beni considerati - secondo la quale e' la destinazione impressa ad un bene a determinarne il regime giuridico, con la conseguenza che la possibilita' di riacquisto del bene da parte della regione a causa del mutamento di destinazione del bene stesso configura sanzione per la condotta inadempiente del soggetto onerato e non gia' una vicenda espropriativa -, mentre, da un lato, la previsione di uno 'spatium deliberandi' in favore degli enti territoriali non preclude la possibilita' che la regione possa comunque disporre diversamente dei beni pur in pendenza del termine, da un altro, la limitazione della circolazione del bene, essendo rivolta a impedire possibili speculazioni, appare pienamente giustificata in considerazione della natura di soggetti pubblici propria degli enti interessati al trasferimento, e, da un altro ancora, il rogito notarile di compravendita non puo' non richiamare la deliberazione che dispone l'attribuzione, con tutte le condizioni e le riserve alle quali e' sottoposta l'attribuzione medesima. - Sul limite del diritto privato alla potesta' legislativa regionale: sent. n. 35/1992. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 ed 8, comma 3, della deliberazione legislativa riapprovata il 7 marzo 1995 dalla Regione Toscana (Attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali), sollevate, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, 121, quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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