Corte costituzionale
Sentenza n. 447/1995
Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 447/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:447
Norme oggetto del giudizio
- art. 92, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 19, comma 2, III prop., legge n. 19 del 7 febbraio 1990
- art. 91, comma 1, I parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 19, comma 2, II prop., legge n. 19 del 7 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21758
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma, (principio di ragionevolezza), 4, 97, primo comma, (principio di buon andamento dell'amministrazione) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, secondo e terzo periodo, l. 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte in cui prevede a carico della P.A. l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente - gia' sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorche' con sentenza non definitiva - alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione: sia perche' il predetto termine - riferito alla sospensione cautelare del dipendente medesimo, sottoposto a procedimento penale per reato di particolare gravita', prevista dall'art. 91, primo comma, prima parte, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - e' congruo; sia perche' (con riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.) la disposizione censurata - nello statuire la cessazione di efficacia, alla scadenza del quinquennio, del predetto provvedimento di sospensione cautelare - non comporta l'automatica riammissione in servizio del dipendente, postoche' non esclude, ne' preclude l'adozione del distinto provvedimento di sospensione cautelare facoltativa previsto dall'art. 92 d.P.R. n. 3 del 1957 alle condizioni e nel rispetto del procedimento da detta norma prefigurati; sia perche' (con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4 Cost.) e' dovere dell'Amministrazione apprezzare (e quindi differenziare) la maggiore o minore gravita' degli addebiti e se essi siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignita' e capacita' del dipendente, richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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