Corte costituzionale
Sentenza n. 444/1995
Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 444/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:444
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21755
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., l'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non potendo l'improponibilita' dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge ragionevolmente riferirsi a quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolenti elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso. Peraltro, una volta riconosciuta la proponibilita' di detta opposizione, resta assorbito l'ulteriore aspetto della questione prospettato dal giudice 'a quo', concernente il potere del pretore di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973). - V. S. n. 358/1994. red.: G. Leo
Massima n. 21756
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto il legislatore puo' discrezionalmente differenziare la posizione del coniuge rispetto a quella degli altri terzi - prevedendo cautele per la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo ragionevoli limitazioni all'opposizione - ed in quanto la norma censurata non tocca la difesa processuale. - V. S. n. 358/1994 nonche', 'ex plurimis', S. n. 42/1964. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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