Corte costituzionale

Sentenza n. 444/1995

Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 444

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
444/1995
Data di deposito
24 ottobre 1995
Data di decisione
18 ottobre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:444

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21755

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., l'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non potendo l'improponibilita' dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge ragionevolmente riferirsi a quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolenti elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso. Peraltro, una volta riconosciuta la proponibilita' di detta opposizione, resta assorbito l'ulteriore aspetto della questione prospettato dal giudice 'a quo', concernente il potere del pretore di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973). - V. S. n. 358/1994. red.: G. Leo

Massima n. 21756

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto il legislatore puo' discrezionalmente differenziare la posizione del coniuge rispetto a quella degli altri terzi - prevedendo cautele per la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo ragionevoli limitazioni all'opposizione - ed in quanto la norma censurata non tocca la difesa processuale. - V. S. n. 358/1994 nonche', 'ex plurimis', S. n. 42/1964. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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