Corte costituzionale
Sentenza n. 440/1995
Corte cost., sent. 18 ottobre 1995, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 440/1995
- Data di deposito
- 18 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:440
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21754
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost., l'art. 724, primo comma, del codice penale - che punisce con un'ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato - , limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la bestemmia contro la Divinita' puo' considerarsi punita indipendentemente dalla riconducibilita' della Divinita' stessa a questa o a quella religione, di guisa che, gia' ora, risultano protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati, di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce testualmente soltanto alla "religione dello Stato", e cioe' alla religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia penale, che preclude alla Corte l'estensione della norma alle fedi religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di generalita'. - Sulla esclusione della indeterminatezza della fattispecie di cui all'art. 724, primo comma, cod. pen., dopo la scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione dello Stato", S. n. 925 del 1988. - In tema di bestemmia, e segnatamente con riguardo alla ricostruzione del bene giuridico protetto dalla norma, S. n. 79 del 1958, che configura quella cattolica come religione dello Stato inteso non piu' come organizzazione politica ma in quanto societa'; S. n. 14 del 1973, che individua come oggetto della tutela penale il "sentimento religioso"; S. n. 925 del 1988, che valorizza nella norma la tutela del "buon costume", segnalando al legislatore la necessita' "di addivenire ad una revisione della fattispecie", nonche' O. n. 52 del 1989. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: ZAGREBELSKY
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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