Corte costituzionale
Sentenza n. 423/1995
Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 423/1995
- Data di deposito
- 12 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
- art. 7, comma 1, comb.disp., legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 38, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 37, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 22743
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, gli eventuali fatti successivi all'emissione dell'ordinanza di rimessione, ancorche' potenzialmente conducenti a comportare, nel processo 'a quo', il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire della parte attrice con conseguente cessazione della materia del contendere, non sono idonei ad incidere sulla ammissibilita' della sollevata questione. (Nella specie, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso per la mancata inclusione - nel combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223, tra i periodi di "lavoro effettivamente prestato", agli effetti della integrazione del requisito dell'anzianita' minima di servizio, richiesto per avere diritto alla indennita' di mobilita' - dei giorni di assenza per gravidanza o puerperio, la Corte ha escluso che l'avvenuta corresponsione, da parte dell'INPS, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, dell'indennita' di mobilita' richiesta dalla ricorrente, potesse rendere irrilevante la ormai sollevata questione). red.: S. P.
Massima n. 22744
Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento di integrazione salariale, la equiparazione al "lavoro effettivamente prestato" - al fine del calcolo dell'anzianita' minima di sei mesi richiesta perche' il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennita' di mobilita' - delle sole ipotesi di ferie, festivita' ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche della stessa, trova sufficiente giustificazione, di fronte ai principi di eguaglianza e di garanzia della tutela previdenziale, nella peculiarita' delle ipotesi considerate. Mentre, infatti, da una parte, ferie e festivita' attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), dall'altra, l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificita' in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - del combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S. P.
Massima n. 22745
Il rilievo dato dal principio posto dall'art. 37 Cost. - collegato al principio di eguaglianza - al valore rappresentato dal ruolo di madre lavoratrice, comporta che, nel rapporto di lavoro, non possono frapporsi ne' ostacoli, ne' remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio, dovendo essere assicurata una "speciale adeguata protezione" al bambino e alla madre, la quale deve essere posta in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare. Tale speciale esigenza di tutela - gia' espressa in via generale dal disposto degli artt. 6 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che prevedono la computabilita' nell'anzianita' di servizio della lavoratrice in gravidanza o puerperio sia dei periodi di astensione obbligatoria sia di quelli di astensione facoltativa dal servizio - e' contraddetta dall'impugnato combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, non prevedono la computabilita', al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato perche' il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennita' di mobilita', dei periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio. Pertanto il citato combinato disposto deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione dell'art. 37, primo comma, Cost., collegato all'art. 3, comma primo, Cost.. - Sulle implicazioni del principio posto dall'art. 37, comma primo, Cost., v. S. nn. 181/1993, 61/1991 e 132/1991. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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