Corte costituzionale
Sentenza n. 422/1995
Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 422/1995
- Data di deposito
- 12 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:422
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 415 del 15 ottobre 1993
- art. 5, comma 2, legge n. 81 del 25 marzo 1993
- art. 5, comma 2, ult.period, legge n. 81 del 25 marzo 1993
- art. 7, comma 1, ult.period, legge n. 81 del 25 marzo 1993
- art. 1, comma 6, legge n. 43 del 23 febbraio 1995
- art. 1, legge n. 277 del 4 agosto 1993
- art. 6, comma 1, ult.period, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 9 marzo 1995
- art. 32, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio 1995
- art. 32, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio 1995
- art. 4, comma 2, n.2 ult.p., decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 42, comma 3, decreto del Presidente giunta Trentino-Alto Adige n. 1 del 13 gennaio 1995
- art. 41, comma 3, decreto del Presidente giunta Trentino-Alto Adige n. 1 del 13 gennaio 1995
- art. 43, comma 5, ult.period, decreto del Presidente giunta Trentino-Alto Adige n. 1 del 13 gennaio 1995
- art. 43, comma 4, ult.period, decreto del Presidente giunta Trentino-Alto Adige n. 1 del 13 gennaio 1995
Parametri
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 48, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 22737
In seguito alla eliminazione, ad opera dell'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, della locuzione "di norma", gia' contenuta nell'art. 5, comma secondo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, non v'ha dubbio che questa disposizione, secondo la quale nelle liste dei candidati all'elezione a consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, "nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi", non ha - contrariamente a quanto in giurisprudenza si era in qualche caso sostenuto - un carattere solo programmatico e d'indirizzo, ma sicuramente precettivo. E' questa, del resto, anche l'interpretazione enunciata dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato. red.: S. P.
Massima n. 22738
Nei precetti stabiliti dagli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., secondo i quali "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso" e "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", l'eguaglianza non puo' avere significato diverso da quello della irrilevanza giuridica e dell'indifferenza del sesso ai fini considerati. Tale lettura del dettato costituzionale corrisponde infatti al significato letterale ed esplicito delle formule adottate, al punto che potrebbe apparire perfino superflua la specificazione "dell'uno e dell'altro sesso", essendo di per se' sufficiente l'espressione "tutti i cittadini". E' peraltro comprensibile che i costituenti - cosi' come gia' nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne..." - abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, - tenuto conto, nel contesto storico, della esclusione delle donne, secondo le leggi vigenti, da buona parte degli uffici pubblici e del fatto che l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945 (d.lgs.lgt. 1 febbraio 1945, n. 23) era stato per la prima volta esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea costituente - il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. red.: S. P.
Massima n. 22739
Posto che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilita' di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non puo' mai essere assunta come requisito di eleggibilita', ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilita'". Infatti, la possibilita' di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facolta' di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non e' che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con i suddetti parametri costituzionali la norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati, pur riconoscendosi che misure siffatte, costituzionalmente illegittime se imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove siano liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. Come e' significativamente avvenuto con l'appello del Parlamento europeo (risoluzione n. 169 del 1988) affinche' siano stabilite quote di riserva per le candidature femminili, appello indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, con implicita conferma, in questo campo, dell'impraticabilita', della via di soluzioni legislative. red.: S. P.
Massima n. 22740
E' da escludere che una disposizione di legge che imponga, riguardo alla presentazione delle candidature alle elezioni, una riserva di quota in ragione del sesso dei candidati, seppure formulata in modo per cosi' dire "neutro", nei confronti sia degli uomini che delle donne, possa trarre legittimazione dal principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3, secondo comma, Cost.. Certamente tra le cosiddette "azioni positive" intese - in attuazione di tale principio - a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunita' fra i sessi: ultime tra queste quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile). Ma se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorita' sociale ed economica, o, piu' in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali. In particolare, in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, e' quella dell'assoluta parita', sicche' ogni differenziazione in ragione del sesso non puo' che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato. red.: S. P.
Massima n. 22741
Nel prevedere, riguardo alla elezione a consigliere comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore a due terzi, l'impugnato art. 5, comma secondo, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' in contrasto con i principi posti dagli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., in forza dei quali nella disciplina dell'accesso alle cariche elettive, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non puo' mai essere assunta a requisito ne' della eleggibilita' ne' della candidabilita'. In proposito infatti non puo' sostenersi che la norma censurata tragga una sua legittimazione dal secondo comma dello stesso art. 3 Cost., giacche', se e' vero che - come risulta ampiamente dai lavori preparatori - essa e' stata proposta e votata (dopo lungo e contrastato dibattito) con la dichiarata finalita' di garantire alle donne una riserva di posti nelle liste dei candidati per favorire le condizioni per un riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee comunali, non appare affatto coerente con le finalita' indicate nel secondo comma dell'art. 3 Cost. in quanto non si propone di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, ma, incidendo sullo stesso contenuto del diritto alla eleggibilita' e alla candidabilita', di attribuire loro direttamente quei risultati, cosicche' la ravvisata disparita' di condizioni non viene rimossa ma costituisce solo il motivo per assicurare una tutela preferenziale in base al sesso: proprio il tipo di risultato, cioe', espressamente escluso dai su richiamati principi costituzionali, finendo col creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate. Pertanto - assorbita l'altra censura formulata in riferimento all'art. 49 Cost. - per la riscontrata violazione degli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost., l'art. 5, comma secondo, ult. periodo, della legge n. 81 del 1993 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V. le precedenti massime B, C e D. red.: S. P.
Massima n. 22742
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3, comma primo, e dell'art. 51, comma primo, Cost., dell'art. 5, comma secondo, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che riguardo alla elezione a consigliere comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, prevedeva che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'art. 7, comma primo, ultimo periodo, della stessa legge n. 81 del 1993 - che contiene identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - nonche', in quanto contengono analoghe misure , le nuove formulazioni degli stessi artt. 5, comma secondo, ultimo periodo, e 7, comma primo, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415. Ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 va inoltre fatta nei confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative, ivi comprese quelle contenute in leggi regionali, data la sostanziale identita' di contenuti normativi con la disposizione statale riconosciuta illegittima, non potendo essere lasciati spazi di incostituzionalita' (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in una materia, quale quella elettorale, dove la certezza del diritto e' di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale deve essere quindi estesa, riguardo alla elezione alla Camera dei deputati, all'art. 4, comma secondo, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277; riguardo alla elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, all'art. 1, comma sesto, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; riguardo alla elezione degli organi delle amministrazioni comunali nel Trentino-Alto Adige, agli artt. 41, comma terzo, 42, comma terzo, e 43, comma quarto, ultimo periodo, e comma quinto, ultimo periodo, del testo unico delle leggi regionali approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L; riguardo alle elezioni comunali nel Friuli-Venezia Giulia, all'art. 6, comma primo, ultimo periodo, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e infine, riguardo alle elezioni comunali nella Valle d'Aosta, all'art. 32, commi terzo e quarto, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4. - V. la precedente massima E. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale);
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
art. 7, primo comma, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81;
art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);
art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
art. 1, sesto comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);
artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma, e 43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo (corrispondenti alle rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);
art. 6, primo comma, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);
art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze