Corte costituzionale
Sentenza n. 414/1995
Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 414/1995
- Data di deposito
- 27 luglio 1995
- Data di decisione
- 20 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:414
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 597 del 29 dicembre 1993
- art. 589, codice penale
- art. 2, comma 2, legge n. 597 del 29 dicembre 1993
- art. 4, legge n. 644 del 2 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 22549
In base ai principi gia' affermati dalla Corte riguardo al fenomeno della descrizione della fattispecie penale mediante ricorso ad elementi scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune, nonche' a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali, deve ritenersi che il rinvio, anche implicito, ad altre fonti o ad esterni contrassegni naturalistici non violi il principio di legalita' della norma penale - ancorche' si sia verificato mutamento di quelle fonti e di quei contrassegni rispetto al momento in cui la legge penale fu emanata - una volta che la reale situazione non si sia alterata sostanzialmente, essendo invece rimasto fermo lo stesso contenuto significativo dell'espressione usata per indicare gli estremi costitutivi della fattispecie ed il disvalore della figura criminosa. In tal caso, infatti, l'evolversi delle fonti di rinvio viene utilizzato mediante interpretazione logico-sistematica, assiologica e per il principio dell'unita' dell'ordinamento, non in via analogica. red.: S.P.
Massima n. 22558
Il dover considerare, anche nell'accertamento del delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 cod. pen., - in forza delle norme degli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, secondo comma, legge 29 dicembre 1993, n. 578 - la morte della vittima avvenuta con la cessazione irreversibile, debitamente confermata, delle funzioni dell'encefalo, anche se - come nel caso di specie - fino all'espianto di organi effettuato dai sanitari, il cuore abbia continuato a battere, sia pure in modo assistito, costituisce il risultato di una interpretazione logico- sistematica e assiologica di cui il termine "morte" (contenuto nell'articolo 589 cod. pen. e prima delle su citate leggi del 1975 e del 1993, inteso in senso meramente "naturalistico") e' suscettibile e non gia' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - il risultato di una applicazione analogica attraverso la quale si sarebbe fatto cadere sotto la norma del codice un evento diverso da quello dalla stessa originariamente contemplato. Non sussistono percio' la denunciata violazione del principio di legalita' delle norme penali, e, di conseguenza, neppure quelle - pure prospettate - del divieto - sancito dal principio di eguaglianza - di sottoporre alla stessa sanzione fatti "ontologicamente" diversi, e del principio della personalita' della responsabilita' penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 589 cod. pen., in relazione agli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 578). - V. la precedente massima A. red. S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale, in relazione agli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), 1 e 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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