Corte costituzionale
Sentenza n. 412/1995
Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/1995
- Data di deposito
- 27 luglio 1995
- Data di decisione
- 20 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:412
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 1, legge n. 56 del 18 febbraio 1989
- art. 36, comma 1, legge n. 56 del 18 febbraio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 22496
L'attivita' psicoterapeutica, disciplinata unitariamente tanto per i medici quanto per gli psicologi dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, implica la cura non farmacologica della persona e richiede una specifica idoneita' professionale che presuppone una specializzazione ed una qualificazione ulteriori rispetto a quelle richieste per l'esercizio della professione di base, tanto in campo medico che psicologico. In questo contesto normativo non e' irragionevole avere previsto che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attivita' psicoterapeutica gli iscritti all'albo degli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo degli psicologi nella prima applicazione della legge, anche la laurea conseguita da un certo arco di tempo, quale attestazione di un livello di formazione culturale superiore, presupposto necessario per un 'curriculum' scientifico e professionale adeguato, che preceda la maturazione professionale, quale puo' essere data dall'esercizio dell'attivita' per un certo arco di tempo. Pertanto, posta la distinzione tra le attivita' consentite allo psicologo e quelle riservate allo psicoterapeuta, non si puo' ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole, prevedere che chi e' legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo operato senza il possesso della laurea per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, sia pure in precedenza svolta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime B e C. red.: G. L. rev.: S. P.
Massima n. 22560
Non e' ravvisabile una lesione del diritto alla salute del paziente che veda interrotto il rapporto con lo psicoterapeuta al quale manchino i requisiti di idoneita' stabiliti per l'esercizio della professione dalla l. 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica. Invero, una volta ammesso che questa attivita' possa essere riservata - anche a tutela di chi e' curato da un soggetto privo di titoli professionali ritenuti necessari - solo a quanti posseggono determinati requisiti, la carenza di questi ultimi giustifica l'esclusione dalla attivita' medesima. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime A e C. red.: G. L. rev.: S. P.
Massima n. 22580
L'art. 35 Cost., tutelando il lavoro in tutte le sue forme non esclude in alcun modo che il legislatore possa disciplinare una professione riservando ragionevolmente l'esercizio di una determinata attivita' a chi sia in possesso di specifici requisiti, ritenuti necessari per garantire un adeguato livello di capacita' tecnica, tanto piu' se l'attivita' consiste nella cura della persona. Pertanto, l'art. 35, primo comma, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 - ai sensi del quale e' consentito l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica agli iscritti all'ordine degli psicologi o dei medici "laureati da almeno cinque anni", che siano in possesso di specifici requisiti professionali e scientifici ed abbiano svolto con preminenza e continuita' l'attivita' psicoterapeutica - non si pone in contrasto con il parametro di valutazione della legittimita' costituzionale sopra indicato, avuto anche riguardo al fatto che la salvaguardia delle posizioni pregresse e' attuata, nel caso della professione di psicologo e dell'attivita' psicoterapeutica, dalle norme transitorie della l. n. 56 del 1989 citata, che consentono l'iscrizione agevolata all'albo nella prima applicazione della legge ed il riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica, quando sussistano i titoli di studio ed i requisiti professionali non irragionevolmente richiesti dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 35 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime A e B. red.: G. L. rev.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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