Corte costituzionale
Sentenza n. 410/1995
Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 410/1995
- Data di deposito
- 27 luglio 1995
- Data di decisione
- 20 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:410
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22611
L'esame della normativa sulle imposte sui redditi non offre elementi significativi per affermare che il legislatore abbia adottato una univoca nozione generale di reddito ai fini fiscali, optando per una delle due antitetiche prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata. Pertanto, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a cio' che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Cio' significa, quindi, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri. red.: A. Franco
Massima n. 22612
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui sottopongono a tassazione l'indennita' di occupazione, gli interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennita' di esproprio nonche' le somme percepite a seguito di cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi e le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguenti ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, sollevata sotto il profilo che colpiscono somme che rappresentano solo un ristoro per la privazione di un bene e non costituiscono indice effettivo di capacita' contributiva. Invero, tenuto conto che la nozione giuridica di reddito corrisponde a cio' che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore, e che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri, sussiste nella specie una coerenza tra le nuove ipotesi di tributo e quelle gia' disciplinate del testo unico delle imposte dei redditi n. 917 del 1986. Infatti, nel caso di indennita' di espropriazione, oggetto dell'imposizione non e' l'indennita' in se', bensi' la plusvalenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto, gia' considerata tassabile in altre ipotesi di cessione, mentre non e' implausibile ne' la tassazione dell'indennita' di occupazione, riconducibile ad una funzione di ristoro per il mancato godimento del bene, ne' quella degli interessi, anch'essi corrispondenti ad una categoria gia' nota nel sistema impositivo tributario. - V. anche la precedente massima A. red.: A. Franco
Massima n. 22613
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui dispone la retroattivita' della tassazione delle plusvalenze percepite in conseguenza di cessioni, anche volontarie, intervenute nel corso di procedimenti espropriativi, in base ad atti o provvedimenti emessi nel periodo dall'1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, in quanto dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che la fattispecie concreta riguarda somme percepite nel 1992 ed e' quindi estranea a quella disciplinata dalla norma impugnata. red.: A. Franco
Massima n. 22614
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui dispone la retroattivita' della tassazione delle plusvalenze percepite in conseguenza di cessioni, anche volontarie, intervenute nel corso di procedimenti espropriativi, in base ad atti o provvedimenti emessi nel periodo dall'1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, sollevata sotto il profilo della non attualita' della capacita' contributiva, anche in ragione della non prevedibilita' della imposizione e del fatto che l'interessato potrebbe non avere piu' la disponibilita' della somma percepita. La questione, infatti, non presenta nuovi profili ed argomentazioni, che inducano a diverso avviso, rispetto a quella gia' esaminata e ritenuta non fondata dalla sent. n. 315 del 1994 e dall'ord. n. 14 del 1995, in considerazione della sussistenza di un elemento di prevedibilita' dell'imposta, non privo di significato quanto alla verifica della permanenza della capacita' contributiva, unitamente all'altro elemento del breve lasso di tempo entro il quale il legislatore ha stabilito che la retroattivita' e' destinata ad operare. - V. S. n. 315/1994 e O. n. 14/1995. red.: A. Franco
Massima n. 22615
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui dispone la retroattivita' della tassazione delle plusvalenze percepite in conseguenza di cessioni, anche volontarie, intervenute nel corso di procedimenti espropriativi, in base ad atti o provvedimenti emessi nel periodo dall'1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto a chi sia stato interessato da procedure espropriative prima o dopo tale periodo e rispetto a chi abbia volontariamente alienato il cespite, il quale non e' colpito da una imposizione retroattiva. Infatti, la diversita' di trattamento, a seconda dell'epoca in cui si e' avuta l'espropriazione, costituisce un effetto connaturato alla successione delle leggi nel tempo, mentre il diverso trattamento rispetto a chi abbia alienato volontariamente il bene trova spiegazione nella circostanza che, alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, le plusvalenze derivanti da cessione volontaria privatistica erano soggette all'imposta sull'incremento di valore degli immobili, mentre quelle realizzate a seguito di procedimenti espropriativi erano e sono escluse da tale imposizione, sicche' la retroattivita' della norma e' giustificata dall'assenza dell'altra imposta sul plusvalore immobiliare in capo al dante causa. - V. S. nn. 14/1995, 618/1987, 38/1984. red.: A. Franco
Massima n. 22616
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42, co. 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui dispone la retroattivita' della tassazione delle plusvalenze percepite in conseguenza di cessioni, anche volontarie, intervenute nel corso di procedimenti espropriativi, sollevata sotto il profilo che, riducendo con efficacia retroattiva un indennizzo gia' accordato, non rispetterebbe i principi della effettivita' e dell'adeguatezza della riparazione. Invero, stabilita la legittimita' della imposizione retroattiva della plusvalenza in quanto reddito, nessun rilievo, ai fini dell'indennizzo garantito dall'art. 42 Cost., ha il fatto che, da un punto di vista meramente economico, l'imposizione stessa possa comportare una decurtazione di quanto conseguito a titolo di indennita' di esproprio. red.: A. Franco
Massima n. 22617
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui dispone retroattivamente la tassazione della indennita' di occupazione percepita nel corso di procedimenti espropriativi, sollevata sotto il profilo della duplicazione di imposta cui verrebbe assoggettato il titolare del fondo, il quale, mantenendo la proprieta' durante l'occupazione, ha continuato a pagare l'imposta dominicale e sul reddito agrario. Non sussiste, invero, alcuna duplicazione di imposta, in quanto sono differenti i presupposti della tassazione del reddito fondiario rispetto a quelli della tassazione dell'indennita' di occupazione, ed essendo semmai da dubitare, in altro giudizio, se, di fronte all'avvenuta occupazione del fondo in se', sia dato ugualmente imputare al proprietario il reddito fondiario. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza di epigrafe;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della predetta legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere e, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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