Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1995

Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
407/1995
Data di deposito
27 luglio 1995
Data di decisione
20 luglio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:407

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione siciliana del 22 dicembre 1994
  • art. 9, legge della Regione siciliana del 7 aprile 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22490

In tema di rapporto di pubblico impiego - come la Corte ha ripetutamente affermato - il legislatore, pur godendo di discrezionalita' nello scegliere le procedure per la costituzione del rapporto, incontra il limite dell'art. 97 Cost., dal quale discende la necessita' che le norme siano tali da garantire il buon andamento della pubblica amministrazione; il che, per quanto attiene al momento della costituzione del rapporto, consiste nel far si' che, nell'amministrazione stessa, siano immessi soggetti i quali dimostrino conveniente attitudine a svolgere le funzioni che vengono ad essi affidate. - V. S. n. 81/1983. red.: S.P.

Massima n. 22491

La disposizione dell'art. 2 della legge della Regione Sicilia approvata il 22 dicembre 1994, con cui si autorizza che, con provvedimenti dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, il personale della formazione professionale iscritto nell'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1976, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rimasto totalmente senza incarico venga utilizzato presso enti pubblici, per finalita' proprie di questi, con lo stesso trattamento giuridico ed economico acquisito nel settore di formazione, non puo' ritenersi compatibile con l'esigenza - posta, come gia' affermato dalla Corte, dal principio di buon andamento della P.A. - che nell'amministrazione siano immessi soggetti che dimostrino conveniente attitudine a svolgere le funzioni ad essi affidate. Nella sua genericita' e indeterminatezza, infatti, la norma censurata consente che il personale di cui trattasi venga inserito presso enti pubblici senza specificare se, dal punto di vista della posizione giuridica, cio' avvenga a titolo definitivo ovvero solo in via precaria, ne' sulla scorta di quali criteri di accertamento dei necessari requisiti professionali, ne' in relazione a quali esigenze degli enti di destinazione. Nemmeno chiari, poi, nella 'ratio' della disposizione, sono i presupposti e i fini della autorizzazione - anche prevista - ad utilizzare i fondi del capitolo 34109 del bilancio regionale, attinenti alla formazione professionale. Pertanto, dovendosi altresi' escludere che il citato art. 2 della legge regionale - ispirato com'e' nel suo complesso ad una visione meramente assistenziale - trovi fondamento nella competenza - peraltro solo concorrente - della Regione, ex art. 17, lett. f), dello Statuto speciale, in materia di assistenza sociale, lo stesso deve essere dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Con identica 'ratio decidendi', riguardo all'art. 2, legge Regione Sicilia approvata il 4 marzo 1994 (concernente l'erogazione a carico del bilancio regionale delle retribuzioni del personale di enti di formazione professionale impossibilitati a proseguire la loro attivita'), v. S. n. 437/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. P.

Massima n. 22492

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Cost., nonche' all'art. 17, lett. f), Stat. spec. Regione Sicilia, nei confronti dell'art. 9 della legge regionale approvata il 7 aprile 1995 - e poi promulgata come legge 25 maggio 1995, n. 47 - con cui si autorizza l'Assessore per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione ad attuare i processi di mobilita' previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, ed in particolare dell'art. 27 di quest'ultimo, la sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, con altra legge in pari data (legge 25 maggio 1995, n. 48) comporta la cessazione della materia del contendere. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre 1994 (Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in materia di formazione professionale);

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente all'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 aprile 1995 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e agli articoli 2 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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