Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1995

Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
406/1995
Data di deposito
27 luglio 1995
Data di decisione
20 luglio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:406

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 66, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 5, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 6, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 8, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 1, comma 19, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 23, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 29, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 30, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 39, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 38, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 41, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 37, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 47, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 48, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 3, comma 51, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 22, comma 37, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 25, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22583

Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), secondo cui le disposizioni in materia di rapporti di lavoro contenute nella legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. Invero, considerato anche che la norma e' stata riprodotta ed assorbita nell'art. 22, comma 37, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale peraltro consente anche alle regioni di avvalersi della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto, la norma impugnata non e' idonea a produrre gli effetti lesivi lamentati, in quanto, nel definire le disposizioni in questione come norme di indirizzo, non e' atta di per se' a conferire a dette norme carattere vincolante per le regioni. Pertanto le disposizioni dell'art. 3 richiamate assumono carattere vincolante per il Friuli-Venezia Giulia soltanto quando siano concretamente riconducibili alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, alla stregua di criteri che, al di la' delle autoqualificazioni, abbiano riguardo: a) alla profonda innovativita' del contenuto normativo, tenuto conto anche delle motivazioni e delle finalita' perseguite dal legislatore; b) all'incidenza su settori di essenziale importanza per la vita della comunita' intera; c) alla caratterizzazione come norme-principio o disciplina di istituti giuridici che rispondano ad un interesse unitario. - V. anche le successive massime B ed N, nonche' le S. nn. 296/1993, 1033/1988. red.: A. Franco

Massima n. 22584

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata dalla regione Veneto sotto il profilo che la norma impugnata, prevedendo che soltanto le disposizioni in materia di rapporti di lavoro contenute nella legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, con cio' comporterebbe, implicitamente ed automaticamente, la qualificazione di tutte le altre disposizioni della legge stessa come norme immediatamente vincolanti per le regioni stesse. Trattasi, invero, di interpretazione troppo drastica ed esorbitante, che non puo' essere condivisa. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco

Massima n. 22585

Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce che le pubbliche amministrazioni, incluse le regioni, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale alla verifica dei carichi di lavoro, sollevata sotto il profilo che essa obbligherebbe le regioni a verifiche preordinate ad inammissibili controlli di merito, realizzando una non consentita intromissione nella organizzazione degli uffici regionali. Invero, la norma impugnata detta una disciplina generale, volta ad obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione dei pubblici apparati (come confermato dall'art. 22, co. 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale finalizza detta verifica alla ridefinizione delle dotazioni organiche ed alla semplificazione e riduzione delle procedure), ed ha pertanto valore di norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le regioni a statuto speciale, non potendosi escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle concernenti i principi fondamentali della riforma, purche' legate a queste ultime da un rapporto di coessenzialita' o di necessaria integrazione. - V. anche la successiva massima D. red.: A. Franco

Massima n. 22586

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma quinto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni. Tale normativa, infatti, si traduce sostanzialmente in una anomala forma di controllo sull'attivita' delle regioni, come e' confermato dal successivo art. 22, co. 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, a partire dall'1 gennaio 1995, esclude le regioni da tale verifica di congruita'. red.: A. Franco

Massima n. 22587

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi sesto ed ottavo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che rispettivamente rideterminano provvisoriamente le dotazioni organiche della pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, in misura pari ai posti coperti o in via di copertura al 31 agosto 1993, ed abilitano le stesse amministrazioni a coprire solo entro determinate percentuali, con misure di mobilita' e con nuove assunzioni, i posti disponibili per cessazioni. Si tratta, infatti, di vincoli transitori, in vista di un generale riassetto sulla base di effettive esigenze di lavoro, tendenti a valorizzare l'istituto della mobilita', giustificati dai fini stessi della riforma dell'impiego pubblico, basata proprio sulla riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati e sul controllo della spesa connessa al personale, nonche' sull'interesse nazionale alla sua riuscita. red.: A. Franco

Massima n. 22588

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), poi modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18, in tema di vincoli di dotazione di personale, si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio. La norma impugnata, infatti, non lede le competenze regionali, perche' non mira a bloccare la spesa storica al livello esistente al 31 agosto 1993, ma piuttosto ad introdurre elementi di elasticita' nella disciplina limitativa stabilita nei commi precedenti in materia di pubblico impiego, vincolando la regione al solo rispetto del livello di spesa. La sua finalita' precipua, quindi, non e' quella di imporre alle regioni il blocco della spese, ma quella di consentire, a parita' di spesa globale, modifiche degli assetti interni degli organici e dei ruoli, tali da lasciare nel contempo immutata la somma dei medesimi. red.: A. Franco

Massima n. 22589

Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che vieta di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. Si tratta, infatti, di una norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le regioni a statuto speciale, in quanto pone una regola generale nella riorganizzazione della pubblica amministrazione, diretta alla prevenzione di fenomeni anomali quali il precariato, cosi' contribuendo al buon andamento della amministrazione, che presuppone anche la stabilita' dei rapporti di lavoro. red.: A. Franco

Massima n. 22590

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che impone anche alle regioni l'obbligo di comunicare entro tre mesi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonche' dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco. La norma impugnata, infatti, impone un semplice obbligo di comunicazione che, proprio per la sua natura meramente informativa, non lede l'autonomia regionale, inserendosi nell'esigenza di realizzare un quadro di conoscenza generale della situazione del pubblico impiego, nell'ambito degli obiettivi della riforma. red.: A. Franco

Massima n. 22591

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 30, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che impone al Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, di esaminare i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che, ove siano cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, gli stessi sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. Si tratta, infatti, di disposizione applicabile alle sole amministrazioni dello Stato, che non lede, pertanto, l'autonomia regionale. red.: A. Franco

Massima n. 22592

Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, commi 37, 38, 39 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che fissano il limite massimo che il congedo straordinario puo' raggiungere nel corso dell'anno (co. 37), con esclusione dei tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (co. 38), disciplinano il trattamento economico per il periodo di congedo ordinario e straordinario (co. 39) e dispongono che tale disciplina si applichi a tutte le amministrazioni (co. 41), sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giulia sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico del personale addetto, e dalla regione Veneto sotto il profilo che tali disposizioni sarebbero di impossibile applicazione alle regioni, tenuto conto dei contratti nazionali di comparto. Le norme impugnate, infatti, si configurano come norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, in quanto mirano a ricondurre la materia a principi generali e comuni e si collocano nell'ambito degli obiettivi generali di accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni e di contenimento della spesa. red.: A. Franco

Massima n. 22593

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, commi 47, 48 e 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che abilitano il Dipartimento della funzione pubblica a dichiarare l'eccedenza di dipendenti pubblici, collocandoli in disponibilita' o trasferendoli presso altre amministrazioni. Le disposizioni impugnate, infatti, per il tipo di sequenza procedimentale previsto, non dettano norme cogenti nei confronti delle regioni, come e' confermato dal successivo regolamento (art. 4 d.P.C.m. 16 settembre 1994, n. 716), che si limita a consentire alle regioni di aderire alla mobilita' a livello nazionale se decidano di effettuare al Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione dei posti disponibili ovvero dei dipendenti in esubero, previa intesa, su iniziativa regionale, in ordine al contenuto della comunicazione stessa. red.: A. Franco

Massima n. 22594

Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 37, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa, con l'ulteriore precisazione che le regioni stesse si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto. Invero, per le medesime considerazioni valevoli per l'analoga disposizione dell'art. 3, co. 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la norma impugnata non e' idonea a produrre gli effetti lesivi lamentati, in quanto, nel definire le disposizioni in questione come norme di indirizzo, non e' atta di per se' a conferire a dette norme carattere vincolante per le regioni, e cio' proprio per la qualificazione delle norme di gestione del rapporto di lavoro come norme di indirizzo e per il riferimento all'autonomia e capacita' di spesa delle regioni, ferma restando, oltretutto, la possibilita' per queste di avvalersi della meno rigorosa disciplina delle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco

Massima n. 22595

Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che vieta il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca al personale cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito per il pensionamento di vecchiaia, bensi' il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianita', salva l'esistenza degli incarichi esistenti con l'obbligo della loro comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. La disposizione impugnata, infatti, tende a garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialita' dell'azione amministrativa e, per i suoi caratteri e le sue finalita', rientra fra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, che vincolano anche la potesta' esclusiva delle regioni a statuto speciale. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni;

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, della stessa legge n. 537 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione, dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 gennaio 1994 (Reg. ric. n. 11 del 1994);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23, 38, 39, 41 e 66, della stessa legge n. 537 del 1993, sollevate, in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 26 gennaio 1994 (Reg. ric. n. 5 del 1994);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 6, 8, 19, 23, 29, 37, 39, e 66, della stessa legge n. 537 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 gennaio 1994 (Reg. ric. n. 11 del 1994);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 37, e dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 28 gennaio 1995 (Reg. ric. n. 2 del 1995).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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