Corte costituzionale
Sentenza n. 365/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 365/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:365
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22315
In materia di contratti di trasporto, nei casi in cui - come nella specie - le parti hanno stipulato un unico contratto avente per oggetto prestazioni continuative o periodiche di trasporto, coordinate con l'organizzazione produttiva e di commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente, e quindi in misura tale da costituire una fonte importante del reddito complessivo del vettore, il rapporto che in tal modo si costituisce, pur qualificandosi, ai fini processuali, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., come lavoro "parasubordinato", rimane pur sempre - come ha riconosciuto , in sede di interpretazione, anche la Cassazione - nello schema del contratto di trasporto e soggetto alla relativa disciplina sostanziale. Percio', nell'applicabilita' - che ne consegue - anche nella suddetta ipotesi cosi' come in quella del comune contratto civilistico stipulato tra parti in posizione di parita' sostanziale, della prescrizione annuale prevista dall'art. 2951 cod. civ., non e'configurabile - contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo' - un identico trattamento di fattispecie "ontologicamente diverse" lesivo dell'art. 3 Cost.. Di conseguenza non e' violato nemmeno l'art. 35 Cost., il quale, nel garantire la tutela del lavoro in tutte le sue forme non esclude forme diverse di tutela secondo la varia natura dei rapporti in cui l'attivita' dei lavoro e' dedotta. Peraltro, l'irrilevanza del carattere di parasubordinazione ai fini del termine di prescrizione, e' indirettamente confermata dall'art. 2, comma 1, del d.l. 29 marzo 1993, n. 82 (convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162) che, in deroga all'art. 2951 cod. civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quando siano soggetti al sistema di tariffe a forcella istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, senza alcuna distinzione tra i contratti aventi per oggetto un'unica prestazione e i contratti ad esecuzione continuata o periodica aventi per oggetto una pluralita' di prestazioni ripartite nel tempo, e nel secondo caso indipendentemente dalla presenza nel rapporto degli altri elementi connotanti la parasubordinazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2951 cod. civ.). red.: S.P.
Massima n. 22318
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2951 cod. civ., nella parte in cui non esclude l'applicabilita' del termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, ivi previsto, nell'ipotesi di trasporti effettuati in esecuzione di un rapporto di lavoro parasubordinato, la doglianza avanzata per il pregiudizio al diritto di agire e difendersi in giudizio, che ne deriverebbe per il vettore in quanto - "per conservare la continuita' del rapporto nonostante l'autonomia organizzativa della propria prestazione, e' inverosimile che egli possa nell'immediatezza richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo" - non e' pertinente. Tale argomento, infatti, e' evidentemente mutuato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, nella quale peraltro se ne e' fatto uso in riferimento a parametri costituzionali diversi e in funzione di altra questione, concernente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto, non il termine della medesima, la cui fissazione appartiene strettamente al potere discrezionale del legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2951 cod. civ. ' in parte qua'). - Cfr. S. n. 63/1966, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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