Corte costituzionale
Sentenza n. 334/1995
Corte cost., sent. 20 luglio 1995, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/1995
- Data di deposito
- 20 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 2518, comma 2, n. 9, codice civile
- art. 2120, codice civile
- art. 2, comma 1, legge n. 297 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 22251
L'atto di autonomia privata che, in caso di risoluzione del rapporto con una societa' - anche quando, come nella specie, si tratti di una societa' cooperativa di produzione e lavoro - attribuisce ai soci il diritto ad una somma commisurata al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ., costituendo un modo di ripartizione degli utili, deve rivestire la forma di una clausola dell'atto costitutivo (art. 2518, secondo comma, n. 9, cod. civ.) o di una deliberazione assembleare modificativa del medesimo. Peraltro - a parte che, nella specie, di siffatte clausola o deliberazione non v'e' traccia - esso e' pur sempre un diritto di socio, non un credito di lavoro in senso tecnico per cui solo potrebbe invocarsi - in caso di insolvenza della societa' (nella specie dichiarata fallita) - l'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 279. Ne' a conferirgli tale natura vale il fatto che - come anche nella specie - siano stati versati all'INPS (indebitamente) i relativi contributi. red.: S.P.
Massima n. 22252
La limitazione della tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per l'eventualita' di insolvenza del datore di lavoro, ai casi in cui il trattamento di rapporto spetta per legge, cioe' ai rapporti di lavoro subordinato, e la impossibilita', - che ne consegue - di estenderne la copertura - in caso di insolvenza della societa' - ai soci di cooperative di produzione e lavoro, anche quando il diritto ad una somma commisurata a tale trattamento sia stato ad essi riconosciuto dal patto sociale o da una deliberazione successiva della societa', non offende in alcun modo gli artt. 35 e 45 Cost.. Ne' l'uno ne' l'altro di tali precetti, infatti, vincolano la discrezionalita' del legislatore nella scelta dei mezzi piu' idonei a favorire lo sviluppo delle societa' cooperative di lavoro e della condizione economico-professionale dei loro soci. E ancor meno pertinente e' l'ulteriore richiamo - a sostegno della sollevata questione - all'art. 24 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 35, 45 e 24 Cost., dell'art. 2, primo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, 'in parte qua'). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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