Corte costituzionale
Sentenza n. 318/1995
Corte cost., sent. 13 luglio 1995, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 318/1995
- Data di deposito
- 13 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 1365 del 23 settembre 1920
- art. 1, legge n. 3233 del 13 dicembre 1928
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 22212
Come la Corte ha avuto piu' volte occasione di affermare, l'esclusione del potere di sospensione cautelare, nell'ambito del sistema della tutela giurisdizionale, pur rientrando nella discrezionalita' del legislatore, per considerarsi legittima, deve sempre risultare ispirata a motivi di ragionevolezza. - S. n. 284/1974, ma v. anche S. n. 63/1982. red.: S.P.
Massima n. 22215
Col precludere all'autorita' giudiziaria - attraverso il rinvio agli "obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette" e la conseguente applicabilita', nella riscossione delle entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, degli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - di sospendere - nelle controversie in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entita' del credito (nella specie: per canoni pretesi dall'Ente) - l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi a tali entrate, l'art. 11, legge 23 settembre 1920, n. 1365 (come modificato dall'art. 1, legge 13 dicembre 1928, n. 3233) si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Dal punto di vista della tutela giurisdizionale - alla cui maggiore intensita' concorre comunque anche la tutela cautelare - non si giustifica, infatti - non ricorrendo, per le entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, le esigenze connesse, nella disciplina della riscossione delle imposte dirette, alla superiore finalita' di assicurare comunque le entrate dello Stato - la disparita' di trattamento che l'utente subisce rispetto alle controversie concernenti altri servizi pubblici (ENEL, SIP, Azienda di distribuzione del metano) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale, dovendo anche considerarsi al riguardo, che per la riscossione delle entrate dell'Ente per l'Acquedotto pugliese non e' neppur dato giovarsi del sistema di gradualita' nella realizzazione del credito previsto per le imposte dall'art. 15 del d.P.R. n. 602. Pertanto - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 113 Cost. - l'art. 11, legge n. 1365 del 1920 (come modificato dall'art. 1, legge n. 3233 del 1928) deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua'. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese), nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impedisce - nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entità del credito - all'Autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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